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Temi dell'attività parlamentare

Istituzioni e diritti fondamentali
Affari costituzionali e ordinamento della Repubblica
Le novità nella disciplina delle elezioni del Parlamento europeo e dei consigli regionali, provinciali e comunali
 
Tematiche oggetto di discussione nella XVII legislatura
  • 1 dossier
19/02/2018

Nel corso della XVII legislatura sono state approvate modifiche alla disciplina elettorale del Parlamento europeo con la legge n. 65/2014, che è intervenuta prescrivendo a regime – a partire dal 2019 – la composizione paritaria delle liste dei candidati e la "tripla preferenza di genere". Le preferenze devono infatti riguardare candidati di sesso diverso sia nel caso di tre preferenze sia di due preferenze.

Sempre nella direzione della promozione dell'equilibrio di genere nell'accesso alle cariche elettive, per quanto riguarda il sistema elettorale per il rinnovo dei consigli regionali la legge n. 20/2016 ha dettato nuovi principi fondamentali da recepire con le singole leggi regionali ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, specifiche disposizioni. La legge prevede le misure da adottare nelle tre ipotesi di liste con preferenze; liste ‘bloccate'; collegi uninominali.

Una ulteriore modifica al sistema elettorale per il rinnovo dei consigli regionali, volta ad agevolare lo svolgimento dell'election day, ha introdotto la possibilità di svolgere le elezioni regionali anche entro i 60 giorni successivi alla scadenza della durata in carica dei consigli regionali precedenti, mentre in precedenza si poteva votare esclusivamente prima della scadenza della legislatura, in una delle quattro domeniche antecedenti (L. 190/2015, art. 1, co. 501 che ha modificato l'art. 5 della L. 165/2004, recante i principi fondamentali per le elezioni regionali). Il sistema è stato reso ancora più flessibile con l'introduzione della possibilità di indire le elezioni anche nei sei giorni successivi alla 60° giorno dopo la scadenza della legislatura, se questo coincide con un giorno feriale (D.L. 27/2015, conv. L. 59/2015).

Di particolare rilievo, la modifica del sistema elettorale provinciale apportata nell'ambito della generale riforma delle province introdotta dalla legge 56/2014. Il nuovo sistema prevede l'elezione di secondo grado del presidente della provincia e dei membri del consiglio provinciali che sono eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia (per approfondire si veda il tema Città metropolitane e province).

Alla Camera sono state inoltre oggetto di discussione modifiche alla disciplina delle elezioni dei consigli comunali. L'esame di alcune proposte di legge (A.C. 184 e abb.), presso la I Commissione si è concluso con il mandato a riferire in senso favorevole sul testo unificato definito al termine dell'esame in sede referente, riguardanti il sistema per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Il testo prevede, in particolare, l'elezione a sindaco al primo turno – senza necessità dunque di procedere al ballottaggio – del candidato che conseguisse il 40 per cento più uno dei voti validi, in luogo della maggioranza assoluta (ossia 50 per cento più uno dei voti validi) attualmente richiesta. Relativamente alla disciplina del premio di maggioranza il testo è volto a garantire in ogni caso alla lista o al gruppo di liste collegato al candidato proclamato sindaco il 60 per cento dei seggi del consiglio comunale. Viene infine superata l'incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e assessore.

Secondo la disciplina vigente, invece, in caso di elezione del sindaco al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate viene assegnato il 60 per cento dei seggi, a condizione che abbia ottenuto il 40 per cento dei voti validi; in caso di elezione del sindaco al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Non si procede all'attribuzione del premio di maggioranza nel caso in cui altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato al primo turno il 50 per cento dei voti validi.

 

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