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Istituzioni e diritti fondamentali
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L'elezione del Presidente della Repubblica

Il 31 gennaio 2015 il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, ha eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

 
Le dimissioni del Presidente Napolitano e l'elezione del nuovo Presidente
  • 1 dossier
04/02/2015

Sergio Mattarella è il nuovo Presidente della Repubblica. Egli succede a Giorgio Napolitano che si era dimesso il 14 gennaio 2015 a meno di due anni dalla sua seconda elezione avvenuta il 20 aprile 2013.

La Presidente della Camera dei deputati aveva convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, il 29 gennaio per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Il 31 gennaio, al quarto scrutinio, è stato eletto Sergio Mattarella con 665 voti.

Il 3 febbraio 2015 il Presidente della Repubblica ha prestato giuramento dinanzi al Parlamento in seduta comune e ha rivolto un messaggio alla Nazione.

 

Collegio elettorale

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da 58 delegati regionali. Infatti, ai sensi dell'art. 83 Cost. all'elezione del Presidente della Repubblica partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

Le norme sulla elezione dei delegati regionali sono contenute nello statuto regionale o nel regolamento di ciascun consiglio regionale.

Pertanto, il collegio elettorale è composto da 1.003 elettori più i senatori a vita, che attualmente sono 6 (oltre allo stesso Napolitano, Ciampi, Monti, Cattaneo, Piano, Rubbia). Per l'elezione di Sergio Mattarella il numero complessivo di grandi elettori è stato pari a 1.009.

 

Procedimento elettorale

L'elezione avviene a scrutinio segreto e per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea (673 voti), mentre dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (505 voti).

 

Convocazione delle elezioni

L'art. 85 Cost. fissa la durata del mandato del Capo dello Stato in sette anni e prevede che 30 giorni prima della scadenza il Presidente della Camera dei deputati convochi il Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, per procedere alla nuova elezione.

Un termine differente è previsto qualora al momento della scadenza le Camere siano sciolte o comunque manchino meno di tre mesi alla loro cessazione: in tali casi l'elezione è indetta entro quindici giorni.

In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera indice le elezioni entro 15 giorni (art. 86, secondo comma, Cost.), quindi entro il 29 gennaio 2015.

 

Supplenza

Nel frattempo le funzioni del Presidente della Repubblica sono esercitate dal Presidente del Senato, al quale spetta in ogni caso il compito della supplenza del Capo dello Stato nella impossibilità da parte sua di adempiervi, anche in via temporanea, come in caso di viaggi o impedimenti temporanei, che non comportano nuove elezioni presidenziali (art. 86 Cost.).

L'atto di dimissioni sottoscritto dal Presidente della Repubblica viene ricevuto dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica che assiste alla sua sottoscrizione e ne da comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei ministri. L'atto viene pubblicato il giorno stesso nella Gazzetta Ufficiale nella forma di comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In caso di dimissioni in data antecedente alla scadenza del mandato, il Presidente del Consiglio dei ministri fa una relazione al Consiglio dei ministri che prende atto della situazione determinatasi con le dimissioni.

In conseguenza, il Presidente del Senato assume temporaneamente l'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, in virtù di quanto disposto dall'art. 86 Cost., a partire dalla data di dimissioni e fino al giuramento del nuovo Capo dello Stato. L'atto di supplenza non è controfirmato.

 

Precedenti di dimissioni

Nella storia della Repubblica si rinvengono altri precedenti di dimissioni del Capo dello Stato prima della scadenza naturale della carica.

Il primo caso riguardò il Presidente Segni, colto da malore nell'agosto del 1964 e dimessosi il dicembre successivo, 5 anni prima della scadenza naturale del mandato.

Nel 1978 il Presidente Leone, sottoposto a pesanti attacchi politico-giornalistici, si dimise 6 mesi prima della scadenza.

Negli altri casi, le dimissioni, da considerarsi di tipo "tecnico", sono state rassegnate nell'imminenza della scadenza della carica: è il caso dei Presidenti Pertini, Scalfaro e Cossiga. Quest'ultimo si dimise circa due mesi prima dalla scadenza.

Il Presidente Ciampi si dimise tre giorni prima la scadenza, il giorno stesso del giuramento del nuovo Capo dello Stato Napolitano e con decorrenza dal momento del giuramento, senza pertanto dare luogo a supplenza.

Il Presidente Napolitano il cui primo mandato scadeva il 15 maggio 2013, si è dimesso il 22 aprile, nel giorno stesso del giuramento del suo secondo mandato.

 

Le precedenti elezioni del Presidente della Repubblica

 

 

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