Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Istituzioni e diritti fondamentali
Affari costituzionali e ordinamento della Repubblica
Finanziamento dei partiti

Il decreto-legge n. 149 del 2013 ha abrogato il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici a regime dal 2018. E' stato al contempo previsto un sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sulla destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La legge 27 ottobre 2015 ha integrato la dotazione di personale della Commissione di garanzia sui partiti politici e è intervenuta sulle modalità di controllo dei bilanci dei partiti per gli anni 2013-2014.

Infine, nel mese di giugno 2016, la Camera aveva approvato, al termine di un ampio dibattito parlamentare, un testo unificato - trasmesso al Senato (A.S. 2439) - sulla disciplina dei partiti politici con norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica introducendo altresì una nuova disciplina per le erogazioni in favore di partiti politici o loro articolazioni politico-organizzative. Il testo non è stato approvato dal Senato prima della fine della legislatura.

 
La legge sulla Commissione di garanzia sui partiti politici
  • 2 dossier,
  • 1 risorsa web
08/03/2018

La legge 27 ottobre 2015, n. 175 reca alcune disposizioni per assicurare il controllo dei bilanci dei partiti politici.

In sintesi la legge:

  • integra di 7 unità il personale della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (di cui all'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96), con la finalità di assicurarne la piena operatività, tenuto conto delle richieste in tal senso formulate dal presidente di tale Commissione affinchè possano essere svolte tutte le verifiche di conformità richieste dalla legge;
  • introduce una disciplina specifica per gli anni 2013 e 2014 sulle modalità di controllo dei bilanci dei partiti, in virtù della quale non si applica, per quegli anni, la verifica della conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. La verifica si applicherà ai rendiconti successivi al 2014;
  • prevede, di conseguenza, che le relazioni ai Presidenti delle Camere relative agli anni 2013 e 2014 tengano conto della predetta disposizione e che in particolare la relazione sul giudizio di regolarità e conformità a legge di rendiconti 2013 sia resa entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento;
  • interviene sull'applicazione ai partiti politici dei benefici derivanti dagli ammortizzatori sociali, specificando che essa operi anche nei confronti delle articolazioni e sezioni territoriali dei partiti dotate di autonomia legale e finanziaria e nei confronti dei partiti non iscritti al registro nazionale dei partiti politici.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, consente alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti di essere coadiuvata, per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, dalle seguenti unità di personale, collocato fuori ruolo:

  • cinque unità, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione;
  • due unità, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile.

Anche i magistrati componenti la Commissione, per la durata del relativo incarico, sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 66 e 68, della L. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione).

L'articolo 1, comma 2 prevede che la disposizione secondo cui, nell'esercizio del controllo sui rendiconti dei partiti, la Commissione  verifica anche la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse (art. 9, comma 5, primo periodo, L. 96/2012)  si applica ai rendiconti relativi agli esercizi successivi al 2014 (escludendo dunque gli esercizi 2013 e 2014). Di conseguenza, la relazione della Commissione sul giudizio di regolarità e conformità a legge dei rendiconti relativi agli esercizi  2013 e 2014 viene effettuata senza tener conto della predetta verifica. Inoltre, per il solo esercizio 2013, si prevede che la relazione (che avrebbe dovuto essere approvata entro il 30 giugno 2015) sia resa entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 1, comma 3).

Il comma 4 dell'articolo 1, con una disposione di interpretazione autentica, precisa che l'applicazione al personale dei partiti politici della normativa in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni straordinaria) e di contratti di solidarietà, di cui all'articolo 16, comma 1, del D.L. 149/2013 (le cui disposizioni vengono comunque ribadite), operi anche nei confronti delle articolazioni e sezioni territoriali dei partiti dotate di autonomia legale e finanziaria.

Lo stesso comma, inoltre, modificando l'articolo 4, comma 7, del medesimo D.L. 149/2013, sopprime, con efficacia retroattiva, l'obbligo per i partiti politici di essere iscritti al registro nazionale al fine della fruizione dei richiamati ammortizzatori sociali.

Dossier
Documenti e risorse WEB
 
L'abolizione del finanziamento pubblico diretto dei partiti
  • 2 dossier,
  • 2 risorse web
  • 1 rimando
08/03/2018

Il decreto-legge n. 149/2013 (convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13) ha abolito il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici e ha introdotto nuove norme in materia di controllo dei partiti.

Il decreto-legge, nella formulazione originaria, recepiva interamente il testo di un disegno di legge di iniziativa governativa approvato e modificato dalla Camera (A.C. 1154-A) e poi passato all'esame del Senato (A.S. 1118).

Il decreto-legge 149 è finalizzato all'abolizione dei contributi pubblici diretti ai partiti e la loro sostituzione con agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini (detrazioni per le erogazioni liberali e destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF).

L'accesso a queste forme di contribuzione è condizionato al rispetto di requisiti di trasparenza e democraticità indicati dal decreto-legge, in cui si prevede anche l'istituzione di un registro dei partiti politici ai fini dell'accesso ai benefici.

Tra le principali caratteristiche del sistema introdotto dal decreto-legge si segnalano le seguenti:

  • l'adozione da parte dei partiti di statuti recanti necessari elementi procedurali e sostanziali che garantiscano la democrazia interna, ai fini dell'accesso ai benefici
  • l'istituzione del Registro nazionale dei partiti politici che accedono ai benefici previsti dalla legge, consultabile dal sito internet del Parlamento
  • la realizzazione da parte di ciascun partito di un sito internet dal quale devono risultare le informazioni relative all'assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci
  • l'estensione delle funzioni di controllo della Commissione di garanzia sui bilanci dei partiti anche al rispetto delle prescrizioni sul contenuto statutario e sulla trasparenza
  • la riduzione delle risorse loro spettanti per i partiti che non rispettano le norme in materia di parità di accesso alle cariche elettive
  • l'introduzione di un tetto alle donazioni pari a 100 mila euro
  • l'introduzione di una detrazione per le erogazioni liberali pari al 26% per gli importi da 30 a 30 mila euro
  • l'assoggettazione a IMU degli immobili dei partiti politici
  • la possibilità di destinare il 2 per mille IRPEF ai partiti
  • la previsione di un apposito codice di autoregolamentazione delle raccolte telefoniche di fondi
  • l'applicazione progressiva della abrogazione con la riduzione parziale dei contributi diretti che cesseranno completamente nel 2017
  • l'estensione al personale dei partiti della disciplina sul trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà

La disciplina prefigurata si inserisce in un processo, sviluppatosi negli ultimi anni, di progressiva riduzione dell'entità dei contributi diretti ai partiti, istituiti nel 1974 ed erogati, a partire dal 1993, esclusivamente sotto forma di contributi per le spese delle campagne elettorali. Con questa disciplina viene superata la parziale riforma della legge 96/2012, con la quale, al sistema dei rimborsi elettorali, è stato affiancato il cofinanziamento dello Stato, proporzionato alle capacità di autofinanziamento dei partiti, che viene abolito.

Della legge 96/2012 viene mantenuta la parte relativa alla trasparenza e ai controlli dei bilanci, come pure il vincolo tra democrazia interna e concessione dei benefici, ivi introdotta per la prima volta.

Per quanto riguarda le forme di contribuzione alternative disciplinate dal decreto-legge, di fatto si tratta del potenziamento di un istituto già previsto dall'ordinamento (la detraibilità fiscale dei finanziamenti privati) e di un meccanismo (quello del 2 per mille) sperimentato per un breve periodo nel 1997 (L. 2/1997 e, in gran parte, abrogato dalla L. 157/1999).

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2014 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 luglio 2014, n. 162) sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai partiti polititi beneficiati dalla destinazione del 2 per mille IRPEF da parte dei contribuenti.

In materia è intervenuta la legge di stabilità 2015 che ha confermato la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici precisando che la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche (L. 190/2014, art. 1, comma 141).

Il decreto-legge di proroga termini (art. 1, co. 12-quater, DL 192/2014) ha disposto il differimento dell'entrata in vigore di alcune disposizioni in materia di controllo dei bilanci dei partiti e di accesso ai benefici fiscali.

In primo luogo, vengono prorogatati di sessanta giorni, per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici, in considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (che non è stata in condizione di operare tra il 27 ottobre 2014 ed il 29 gennaio 2015 a causa delle dimissioni contestuali dei suoi membri).

Inoltre, si proroga altresì dal 30 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 il termine per la presentazione da parte dei partiti delle richieste di accesso ai benefici delle agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie private e del cd. "due per mille". Per l'anno 2015 l'accesso ai predetti benefici è riconosciuto ai partiti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che abbiano presentato la relativa richiesta alla Commissione di garanzia secondo le modalità individuate dalla Commissione medesima, anche in caso di mancata iscrizione, alla data del 31 gennaio 2015, nel registro dei partiti politici (iscrizione che presuppone la verifica da parte delle Commissione della presenza nello statuto degli elementi indicati dalla legge). A tal fine, la Commissione di garanzia trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco dei partiti che hanno presentato le richieste e le relative attestazioni.

È infine previsto che fino al 31 dicembre 2015 ai partiti politici, che siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici ed abbiano presentato la relativa richiesta al 31 gennaio 2015, le disposizioni in materia di obblighi di trasparenza relativi ai finanziamenti o contributi inferiori a 100.000 euro (art. 5, comma 3, DL n. 149/2013) si applichino anche in caso di mancata iscrizione nel registro alla data del finanziamento.

Dossier
Documenti e risorse WEB
Vedi anche