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Istruzione, cultura e informazione
Commissione: VII Cultura
Cultura, spettacolo, sport
Le fondazioni lirico-sinfoniche

Nella XVII legislatura sono intervenute molte disposizioni volte a fronteggiare la crisi del settore lirico sinfonico, in particolare prevedendo il riassetto della governance delle fondazioni e l'adozione di piani di risanamento ed erogando specifiche risorse. E' stato, poi, previsto che dal 31 dicembre 2019 le attuali fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come fondazione lirico-sinfonica o teatro lirico- sinfonico, con conseguenti diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento.

Inoltre, prima sono poi stati previsti nuovi criteri per l'attribuzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) alle stesse fondazioni e, a seguire, la possibilità di scorporo delle risorse ad esse destinate dallo stesso FUS.

Infine, è stata prevista una nuova disciplina per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali.

 
Le 14 fondazioni lirico-sinfoniche e la loro natura
  • 2 dossier,
  • 1 risorsa web
31/01/2018

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla L. 800/1967, che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico. Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.

 

Con il d.lgs. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

 

Successivamente, a seguito del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del d.lgs. 367/1996.

 

Nella XVII legislatura, sull'argomento è intervenuto, anzitutto, l'art. 24, co. 3-bis e 3-ter, del D.L. 113/2016 (L. 160/2013), che ha previsto la revisione, con uno o più regolamenti di delegificazione - che dovevano essere adottati entro il 30 giugno 2017, ma che al 6 marzo 2018 non erano ancora intervenuti - dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi.

In particolare, ha previsto che le attuali fondazioni lirico-sinfoniche possono essere inquadrate, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", e che da ciò conseguono diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento. Fra i requisiti devono essere previsti il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, la capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno delle attività, la realizzazione di un numero "adeguato" di produzioni e coproduzioni, il livello di internazionalizzazione, la specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana. L'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato si applicherà alle sole fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Rispetto a tali previsioni, peraltro, ulteriori novità sono intervenute con la L. 175/2017 il cui art. 2, in particolare, ha previsto che al coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, sia di rango legislativo, sia di rango regolamentare, queste ultime adottate ai sensi dell'art. 24, co. 3-bis, del D.L. 113/2016, si provvede con decreto legislativo da adottare entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore (dunque, entro il 27 dicembre 2018).

Inoltre, l'art. 7 della stessa L. 175/2017 ha posticipato (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico".

Dossier
Documenti e risorse WEB
 
La governance delle fondazioni lirico-sinfoniche
  • 5 dossier
31/01/2018

A seguito dell'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – che aveva disposto l'adeguamento degli statuti entro il 30 giugno 2014, termine poi prorogato al 31 dicembre 2014 con l'art. 5 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), prevedendo che il mancato adeguamento nei termini indicati avrebbe determinato l'applicazione del regime di amministrazione straordinaria (art. 21 del d.lgs. 367/1996) -, dal 1° gennaio 2015 le fondazioni lirico-sinfoniche applicano nuove disposizioni statutarie.

In particolare, in base ai criteri di revisione degli statuti indicati dall'art. 11 del D.L. 91/2013, la struttura organizzativa delle fondazioni deve essere articolata nei seguenti organi, della durata di 5 anni:

  • il presidente (il sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, o persona da lui nominata), con funzioni di rappresentanza giuridica. Fa eccezione la Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
  • il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5% del contributo erogato dallo Stato; il numero dei componenti non può comunque essere superiore a 7 e la maggioranza deve in ogni caso essere costituita da membri designati da fondatori pubblici. L'art. 1, co. 327, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014) aveva poi disposto che faceva eccezione la Fondazione Teatro alla Scala, per la quale le funzioni di indirizzo dovevano essere svolte dal consiglio di amministrazione: tale previsione è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014);
  • il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
  • il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte, e uno in rappresentanza, rispettivamente, di MEF e MIBACT. L'incarico dei membri del collegio è (l'unico) rinnovabile per non più di due mandati.

Inoltre, gli statuti prevedono la partecipazione dei soci privati, in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio, comunque non inferiori al 3%, e l'articolazione del patrimonio della fondazione in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

Nella GU n. 53 del 5 marzo 2014 è stato comunicato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Massimo di Palermo (approvato con DM 24 gennaio 2014) e dello statuto della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze (approvato con DM 21 febbraio 2014).
Nella GU n. 187 del 13 agosto 2014 è stato comunicato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Regio di Torino (approvato con DM 23 luglio 2014).
Nella GU n. 238 del 13 ottobre 2014 è stato comunicato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia (approvato con DM 29 settembre 2014).
Nella GU n. 281 del 3 dicembre 2014 è stato comunicato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari (approvato con DM 13 novembre 2014).
Nella GU n. 300 del 29 dicembre 2014 è stato comunicato l' adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste (approvato con DM 9 dicembre 2014).
Nella GU n. 22 del 28 gennaio 2015 è stato comunicato l'adeguamento dello statuto della Fondazione teatro comunale di Bologna (approvato con DM 23 dicembre 2014) e dello statuto della Fondazione teatro Carlo Felice di Genova (approvato con DM 29 dicembre 2014)
Nella GU n. 23 del 29 gennaio 2015 è stato comunicato l'adeguamento dello statuto della Fondazione teatro di San Carlo in Napoli (approvato con DM 29 dicembre 2014), dello statuto della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (approvato con DM 29 dicembre 2014) e dello statuto della Fondazione teatro dell'Opera di Roma Capitale (approvato con DM 29 dicembre 2014).
Nella GU n. 26 del 2 febbraio 2015 è stato comunicato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Arena di Verona (approvato con DM 29 dicembre 2014).
 
In seguito:
Nella GU n. 164 del 15 luglio 2016 è stato comunicato che con DM 15 giugno 2016 (DM 292/2016) sono state approvate le modifiche allo statuto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze. 
Nella GU n. 248 del 22 ottobre 2016 è stato comunicato che con DM 30 settembre 2016 (DM 435/2016) sono state approvate le modifiche allo statuto della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.
Nella GU n. 9 del 12 gennaio 2017 è stato comunicato che con DM 20 dicembre 2016 (DM 605/2016) sono state approvate le modifiche allo statuto della Fondazione lirico-sinfonica Teatro Carlo Felice di Genova. 

 

In materia è poi intervenuta la L. 175/2017, il cui art. 2 ha previsto che, con decreto legislativo da adottare entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore (dunque, entro il 27 dicembre 2018), si procede alla revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, disponendo, inoltre, che, nei casi di responsabilità accertata del sovrintendente per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, allo stesso è preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo, o per ruoli affini, anche in altre fondazioni lirico-sinfoniche.

Dossier
 
Le forme organizzative speciali delle fondazioni lirico-sinfoniche
  • 4 dossier
31/01/2018

L'art. 5 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha modificato la disciplina per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che possono dotarsi di forme organizzative speciali, abrogando le disposizioni introdotte con l'art. 1, co. 326, della L. 147/2013.

In particolare, ha previsto che entro il 31 luglio 2014 dovevano essere determinati, con decreto interministeriale, i criteri per l'individuazione delle fondazioni in questione. I criteri generali concernono la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana, la funzione e la rilevanza internazionale, le capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, il significativo e continuativo apporto finanziario di privati.

Per la concreta individuazione delle fondazioni è stato previsto l'intervento, entro il 31 ottobre 2014, di un decreto ministeriale, che è aggiornabile ogni tre anni.

Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, a decorrere dal 2015, percepiscono una quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) determinata percentualmente con valenza triennale. Inoltre, esse hanno un autonomo contratto di lavoro che regola a livello aziendale tutte le materie che - a livello generale - sono regolate dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi aziendali.
Anche tali fondazioni dovevano adeguare gli statuti entro il 31 dicembre 2014, potendo tuttavia derogare alle disposizioni che regolano la partecipazione dei soci privati, nonché a quelle relative al consiglio di indirizzo e al sovrintendente.

 

I criteri per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali sono stati definiti con il D.I. 6 novembre 2014.

Con DM 5 gennaio 2015 è stata riconosciuta la forma organizzativa speciale - e contestualmente è stato approvato il nuovo statuto - per la Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

Con altro DM 5 gennaio 2015 è stata riconosciuta la forma organizzativa speciale - e contestualmente è stato approvato il nuovo statuto - per l'Accademia di Santa Cecilia. Modifiche statutarie sono state in seguito apportate con DM 54 del 31 gennaio 2017.

Al riguardo si ricorda che il DPR 117/2011 – emanato in attuazione dell'art. 1, co. 1, lett. f), del D.L. 64/2010 (L. 100/2010) –, che aveva stabilito criteri e modalità per il riconoscimento di forme organizzative speciali, è stato annullato con sentenza del TAR del Lazio, sezione prima, n. 10262 del 7 dicembre 2012. L'annullamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con sentenza n. 3119 del 6 giugno 2013.
Sulla base del DPR 117/2011 era stata riconosciuta la forma organizzativa speciale all'Accademia di S. Cecilia (DM 23 gennaio 2012) e al Teatro alla Scala (DM 16 aprile 2012).
In seguito, l'art. 1, co. 326, della L. 147/2013, aveva previsto che le fondazioni dotate di forme organizzative speciali dovevano essere individuate direttamente con decreto interministeriale da emanare entro il 28 febbraio 2014.
Con comunicato stampa del 26 marzo 2014 il Mibact aveva fatto presente che il Ministro aveva firmato e trasmesso al MEF due decreti che consentivano al Teatro alla Scala e all'Accademia di Santa Cecilia di dotarsi di forme organizzative speciali.
    Dossier
     
    Il sistema di finanziamento statale delle fondazioni lirico-sinfoniche
    • 3 dossier
    31/01/2018

    Le fondazioni lirico-sinfoniche sono finanziate dallo Stato a valere, principalmente ma non esclusivamente, sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla L. 163/1985.

    Al riguardo, nella XVII legislatura, prima sono stati previsti nuovi criteri per l'attribuzione del FUS a tali fondazioni e, a seguire, la possibilità di scorporo delle risorse ad esse destinate dallo stesso FUS.

    In particolare, i nuovi criteri sono stati previsti dall'art. 11, co. 20, 20-bis e 21, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). Nello specifico, il co. 20 – confermando che la quota destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è determinata annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo, ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica – ha modificato i criteri di erogazione dei contributi (prima previsti dal DM 29 ottobre 2007) disponendo che:

    • il 50% della quota è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dalle attività realizzate da ogni fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
    • il 25% della quota è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;
    • il 25% della quota è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi.

    Il co. 20-bis ha riservato, per il triennio 2014-2016, il 5% della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche alle fondazioni che avevano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.

    Il co. 21 ha previsto l'intervento di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la commissione consultiva per la musica, per la determinazione degli indicatori di rilevazione della produzione, dei parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione e di quelli per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, nonché del procedimento per l'erogazione dei contributi.

    Su tale base normativa, i criteri generali e le percentuali della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati definiti con DM 3 febbraio 2014.

    Successivamente, l'art. 2 della L. 175/2017 ha previsto che, con decreto legislativo da adottare entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore (dunque, entro il 27 dicembre 2018), si procede alla revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale alle fondazioni lirico-sinfoniche, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS.

    In materia si ricorda che l'art. 12, co. 8-bis, del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) ha autorizzato la concessione alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di un contributo straordinario di € 4 mln per il 2017 e di un contributo ordinario di € 250.000 annui a decorrere dal 2018, finalizzato al pagamento degli emolumenti dei docenti di alcuni corsi di perfezionamento.

    Dossier
     
    Gli interventi per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche
    • 12 dossier
    31/01/2018

     Dopo che l'art. 11, co. 17, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) aveva autorizzato il MIBACT, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche allo scopo di salvaguardare i lavoratori delle medesime, l'art. 11, co. 1 e 2, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), al fine di far fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle stesse, ha previsto la possibilità di presentare un piano di risanamento per le fondazioni che versassero in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. Tra i contenuti inderogabili del piano è stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, la ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento.

    Il piano doveva essere presentato ad un commissario straordinario, appositamente nominato, e doveva assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero, in base al testo originario del co. 14 dello stesso art. 11, entro l'esercizio 2016. Il piano doveva essere approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione.

    In base al citato co. 14, infatti, le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto entro l'esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, dovevano essere poste in liquidazione coatta amministrativa.

     

    Per facilitare il percorso di risanamento, il co. 6 dello stesso art. 11 ha previsto la possibilità di accedere a un fondo di rotazione con dotazione pari a € 75 mln per il 2014, per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni, in favore delle (sole) fondazioni che fossero nelle condizioni di cui al co. 1. Il co. 9, invece, ha previsto che, nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per il 2013 una quota fino a € 25 mln poteva essere anticipata dal Mibact in favore delle fondazioni che versavano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicarne anche la gestione ordinaria.

     

    In seguito, l'art. 5 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto, fra l'altro, la possibilità, per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, nonché l'incremento, per il 2014, del fondo di rotazione, per un importo pari a € 50 mln.

    Inoltre, ha previsto che le Agenzie fiscali potevano ricorrere alla transazione fiscale anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che avessero presentato i piani di risanamento ed è stato istituito un tavolo tecnico tra le fondazioni, il sistema bancario e la Cassa depositi e prestiti finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle stesse fondazioni e il contenimento degli oneri finanziari.

     

    Successivamente, l'art. 1, co. 355, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse, - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 31 marzo 2016) – di un'integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

    Il co. 356 ha esteso a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al fondo di rotazione, stabilendo che quelle interessate potevano presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni dell'art. 11 del D.L. 91/2013 e delle linee guida relative ai piani di risanamento (emanate con nota prot. n. 3231 del 19 febbraio 2014). In particolare, ha specificato che il piano doveva prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data.

    A tal fine, ha incrementato di € 10 mln per il 2016 la dotazione del fondo di rotazione.

    Infine, il co. 357 ha differito le funzioni del commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire la prosecuzione dei percorsi di risanamento già avviati e di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento. Ha inoltre previsto la possibilità che la Direzione generale per lo spettacolo conferisca al massimo 3 incarichi di collaborazione, a supporto delle attività del commissario, per la durata massima di 24 mesi.

    Con D.I. 17 gennaio 2014 è stato nominato Commissario straordinario l'ing. Francesco Pinelli, per la durata di un anno, a decorrere dal 22 novembre 2013. L'incarico è stato prorogato senza soluzione di continuità fino al 20 dicembre 2015.
    Con D.I. n. 42 del 22 gennaio 2016 è stato nominato Commissario straordinario, con decorrenza dal 1 febbraio 2016, per la durata di un anno, l'avv. Gianluca Sole.
    Con D.I. n. 180 del 14 aprile 2017 l'incarico all'avv. Gianluca Sole è stato prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2017.
    Con D.D.G. del 26 maggio 2016 sono stati approvati gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice per la selezione di 3 professionisti a supporto del Commissario.

    Ancora dopo, l'art. 24 del D.L. 113/2016 (L. 160/2016)  ha introdotto elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018.

    Inoltre, ha previsto che le fondazioni lirico-sinfoniche in fase di risanamento possono accedere all'istituto della transazione fiscale - che consente di comporre stragiudizialmente i debiti tributari di un ente in crisi - anche se non hanno proposto il piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, come disciplinato dalla legge fallimentare. Resta fermo, a tal fine, l'obbligo di presentare gli speciali piani di risanamento.

    Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, infine, ha previsto misure di contenimento della spesa e di risanamento. In particolare, ha disposto che il tetto massimo fissato per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni (art. 3, co. 6, D.L. 64/2010 –L. 100/2010) è ridotto del 50% e che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato non si applica alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e realizzazione di spettacoli da parte delle stesse.

    Ulteriori disposizioni si applicano solo nel caso in cui (annualmente) non sia raggiunto il pareggio di bilancio. In tale ipotesi:

    • al personale, anche direttivo, delle fondazioni non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;
    • le fondazioni devono prevedere riduzioni dell'attività, compresa la chiusura temporanea o stagionale, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi "e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario".

     

    Successivamente, l'art. 1, co. 583, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha autorizzato in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di € 15 mln a decorrere dal 2019, al fine di ridurne il debito fiscale e favorire le erogazioni liberali a loro favore che danno diritto al credito di imposta (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014L.106/2014). Inoltre, ha previsto che l'importo totale attribuito a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non può superare il 10% delle risorse disponibili per ciascuna delle quote.

     Gli importi previsti per il 2017 sono poi stati incrementati di ulteriori € 10 mln con l'art. 11, co. 3, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

    In attuazione dell'art. 1, co. 583, della L. 232/2016, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse sono stati definiti con DM n. 105 del 3 marzo 2017, che ha stabilito, in particolare, che con Decreto del direttore generale competente è assegnata:
    • una quota del 60% delle risorse complessive annue in proporzione all'ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica da parte di soggetti privati;
    • una quota del 30% delle risorse complessive annue in proporzione all'ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica da parte degli enti territoriali;
    • una quota del 10% delle risorse complessive annue in proporzione all'ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica a valere sul FUS.

    Da ultimo, l'art. 1, co. 323, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha incrementato (da € 10 mln) a € 15 mln per il 2018 le risorse stanziate con l'art. 1, co. 583, della L. 232/2016.

    Inoltre, ha prorogato al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario.

     

     Il monitoraggio semestrale dello stato di attuazione dei piani di risanamento è stato affidato dall'art. 11, co. 3, lett. b), del D.L. 91/2013 al Commissario straordinario.

    Qui la seconda relazione semestrale sul monitoraggio dei piani di risanamento anno 2017, relativa al primo semestre 2017.
    Dossier