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Temi dell'attività parlamentare

Istruzione, cultura e informazione
Commissione: VII Cultura
Cultura, spettacolo, sport
Interventi riguardanti gli organismi sportivi

Nella XVII legislatura è stato stabilizzato il finanziamento del Comitato italiano paralimpico (CIP) e il medesimo Comitato è stato trasformato in ente autonomo di diritto pubblico. Inoltre, ed è stato ridefinito il limite dei mandati degli organi del CONI, del CIP e degli altri organismi sportivi. E' stata, infine, prevista la possibilità di costituire società sportive dilettantistiche con scopo di lucro e, con l'istituzione presso il CONI di un apposito Registro nazionale, si è regolamentata la professione di agente sportivo.

 
Riorganizzazione e finanziamento del Comitato italiano paralimpico
  • 2 dossier
07/03/2018

La L. 124/2015 ha delegato il Governo a provvedere alla riorganizzazione del CIP – istituito con L. 189/2003 - , prevedendo, in particolare, lo "scorporo" dello stesso dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con conseguente trasformazione in ente autonomo di diritto pubblico, e stabilendo che, a seguito di tale trasformazione, il CIP doveva utilizzare per le sue attività parte delle risorse finanziarie del CONI e, per tutte le attività strumentali, doveva avvalersi di CONI Servizi spa, secondo modalità stabilite in apposito contratto di servizio. Infine, il personale in servizio presso il CIP doveva transitare in CONI Servizi spa.

 

E', conseguentemente, intervenuto il d.lgs. 43/2017, che ha disposto che il CIP – istituito quale ente dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il controllo della Corte dei conti – è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) da esso riconosciute. Al CIP partecipano, altresì, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche erano state già riconosciute dal CIP (FSNP e DSAP) alla data di entrata in vigore della L. 124/2015.

L'organizzazione periferica del CIP è disciplinata con lo statuto, approvato con DPCM.

 

Le specifiche finalità del CIP concernono:

  • l'organizzazione ed il potenziamento dello sport paralimpico nazionale e, in particolare, la preparazione degli atleti paralimpici e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi;
  • l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici;
  • la promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i disabili;
  • la promozione di iniziative contro ogni forma di discriminazione e violenza nello sport.

 

Sono organi del CIP il Consiglio nazionale, la Giunta nazionale, il Presidente, il Segretario generale, il Collegio dei revisori dei conti.

 

Il CONI ed il CIP possono stipulare convenzioni per la gestione comune di attività istituzionali, tra cui quelle in materia di prevenzione e repressione del doping e di giustizia sportiva.

 

I mezzi finanziari per l'espletamento delle attività del CIP devono essere stabiliti con DPCM, che determina la parte delle risorse finanziarie, precedentemente in disponibilità o attribuite al CONI, da destinare al CIP.

 

In base alla relazione tecnica allegata allo schema di d.lgs. (AG 349), il CONI erogava al CIP contributi annuali per un totale di € 4,4 mln (comprensivi di circa € 2,8 mln per i costi di 57 unità di personale ed € 1,5 mln per l'attività di alto livello e di preparazione paralimpica). La stessa relazione evidenziava che, al momento dello "scorporo" del CIP dal CONI, sarebbero potuti essere aggiunti circa € 2,5 mln, di cui € 1 mln per le sedi centrale e territoriali del CIP, € 0,5 mln per il sostegno finanziario per la partecipazione della squadra italiana ai giochi paralimpici estivi ed invernali ed € 1 mln per i premi per gli atleti paralimpici che hanno conseguito la medaglia ai giochi.

 

Con riguardo alle ulteriori risorse a disposizione del CIP, si ricorda che la L. 190/2014 (L. di stabilità 2015: art. 1, co. 190) aveva stabilizzato il finanziamento delle sue attività istituzionali autorizzando la spesa di € 7 mln annui a decorrere dal 2015. Successivamente, tale stanziamento è stato incrementato di € 0,5 mln annui, dal 2016, da attribuire al programma internazionale Special Olympics Italia, destinato a soggetti con disabilità intellettiva (L. 208/2015- L. di stabilità 2016: art. 1, co. 407 e 408).

Prima di allora, il finanziamento del CIP era stato autorizzato con diversi interventi normativi a valenza temporale limitata.

 

Da ultimo, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018: art. 1, co. 372) ha previsto che, per sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psico-fisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasferisce ogni anno al CIP l'importo di € 3 mln. Le risorse devono essere utilizzate per realizzare le attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP.

Si è stabilizzato così, a livello legislativo, quanto avvenuto, fino al 2017, sulla base di una convenzione quadro fra INAIL e CIP.

 

Le risorse relative al CIP sono allocate sul cap. 2132 dello stato di previsione del MEF che, per il 2018, dispone complessivamente di € 20,5 mln.

La nota al capitolo presente nel ddl di bilancio 2018 evidenziava che lo stanziamento comprende la variazione in attuazione del d.lgs. 43/2017.
Dossier
 
Limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, del CIP e degli altri organismi sportivi e disciplina della rappresentanza per delega
  • 1 dossier
07/03/2018

La L. 8/2018 – modificando il d.lgs. 242/1999, relativo al CONI, e il d.lgs. 43/2017, relativo al CIP – ha disciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi del CONI, delle Federazioni sportive nazionali (FSN), delle Discipline sportive associate (DSA), degli Enti di promozione sportiva (EPS), nonché del CIP, delle Federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle Discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli Enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP).

In particolare, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in tre.

 

Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale – ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale (IPC) – nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali.

Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CONI e il CIP adeguano lo statuto alle nuove previsioni.

 

Per le FSN, le DSA, gli EPS, le FSP, le DSP e gli EPSP – nonché per i membri degli organi direttivi delle loro strutture territoriali – il limite di tre mandati può essere abbassato dai singoli statuti (fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie).

In via transitoria, i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali di FSN, DSA, EPS, FSP, DSP e EPSP che erano in carica alla data di entrata in vigore della legge e che hanno già raggiunto il previsto limite di tre mandati possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Per il Presidente uscente, però, la rielezione è possibile solo se raggiunge una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti.

Entro 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie, rispettivamente, del CONI e del CIP, le FSN, le DSA e gli EPS, nonché le FSP, le DSP e gli EPSP adeguano i propri statuti.

 

Ulteriori previsioni riguardano la rappresentanza per delega. In particolare, qualora gli statuti di FSN, DSA, EPS prevedano tale possibilità, il CONI stabilisce, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i princìpi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, stabilendo il numero massimo – comunque non superiore a cinque – di deleghe che possono essere rilasciate a uno stesso soggetto. Le stesse disposizioni si applicano al CIP con riferimento a FSP, DSP, EPSP.

Dossier
 
Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro
  • 1 dossier
07/03/2018

La L. 205/2017 (L. di bilancio 2018: art. 1, co. 353-355 e 357) ha previsto che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate anche da società con scopo di lucro. Specifiche previsioni riguardano i contenuti dello statuto di tali società, con riferimento a denominazione, scopo sociale, amministratori, presenza di un direttore tecnico.

Per le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro riconosciute dal CONI sono previste agevolazioni fiscali. In particolare, l'imposta sul reddito delle società (IRES) è ridotta alla metà e, dal 1° gennaio 2019, i servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti dalle stesse sono soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10%.

Dossier
 
La regolamentazione della professione di agente sportivo
07/03/2018

La L. 205/2017 (L. di bilancio 2018: art. 1, co. 373) ha previsto l'istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto chi, sulla base di un incarico scritto, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dallo stesso CONI, ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica, del trasferimento di tale prestazione, o del tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica.

Per l'iscrizione al Registro sono necessari il pagamento di un'imposta di bollo annuale di € 250, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e il superamento di una prova abilitante.

Gli sportivi professionisti e le società affiliate a una Federazione sportiva professionistica non possono avvalersi di soggetti non iscritti al Registro, a pena di nullità dei contratti.

La definizione della disciplina attuativa è demandata ad un DPCM, emanato sentito il CONI, mentre è il CONI a definire i casi di incompatibilità, fissando il conseguente regime sanzionatorio sportivo.