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Temi dell'attività parlamentare

Istruzione, cultura e informazione
Commissione: VII Cultura
Cultura, spettacolo, sport
Gli interventi per lo spettacolo

Nella prima parte della XVII legislatura i principali interventi hanno riguardato l'introduzione del c.d. ART-BONUS, ossia il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo, la revisione dei criteri per l'erogazione dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e l'ideazione di misure per i giovani autori.

Sul finire della legislatura è, poi, intervenuta una riforma organica dello spettacolo che, in particolare, ha introdotto nello stesso nuovi settori, esteso l' ART-BONUS – nel frattempo stabilizzato - a tutti i settori dello spettacolo, reintrodotto, a regime, il credito di imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo. L'intervento deve essere completato, entro il 27 dicembre 2018, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi.

Un ulteriore intervento è stato costituito dall'introduzione di misure volte a contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia il collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto.

Infine, sono state approvate disposizioni finalizzate al sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici 2016-2017, nonchè di particolari eventi o istituti.

 
L'ART-BONUS per lo spettacolo
  • 6 dossier
14/03/2018

La XVII legislatura ha registrato l'introduzione per un triennio e, successivamente, la stabilizzazione e l'estensione del campo applicativo, di un credito d'imposta a favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore dello spettacolo. Si tratta del c.d. ART-BONUS.

In particolare, l'art. 1 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) aveva introdotto l'ART-BONUS per il periodo 2014-2016 per le erogazioni liberali in denaro dirette (oltre che alla cultura) alla realizzazione di nuove strutture, al restauro e al potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgevano esclusivamente attività nello spettacolo. I contribuenti potevano usufruire di tale credito nella misura del 65% per le erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e del 50% per quelle effettuate nel 2016.

 

Successivamente, l'art. 1, co. 11, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha esteso la possibilità di fruire del credito di imposta anche per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione (e, dunque, oltre che per il sostegno delle strutture, anche per quello delle produzioni).

 

Ancora in seguito, l'art. 1, co. 318 e 319, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha reso permanente l'ART-BONUS. A decorrere dal 2016, la misura del credito d'imposta è del 65%.

 

 Da ultimo, l'art. 5 della L. 175/2017 ha esteso l'ART-BONUS alle erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

Nel corso della risposta, il 13 settembre 2017, all'interrogazione a risposta immediata presentata alla Camera 3-03227, il rappresentante del Governo aveva evidenziato che le erogazioni liberali (complessive, dunque riferite anche al settore dei beni culturali) erano state pari a € 180.694.028, di cui 7.459.817 provenienti da persone fisiche e 88.527.000 da imprese e che erano stati intrapresi 1.471 interventi, di cui 352 a sostegno di istituti e luoghi della cultura, fondazioni lirico sinfoniche o teatri e 35 per il potenziamento di strutture di enti pubblici per lo spettacolo.
 
Qui il sito dedicato all'ART-BONUS, con sezioni dedicate agli interventi e ai mecenati.
Dossier
 
I primi interventi per la revisione dei criteri relativi ai contributi a valere sul FUS
  • 2 dossier
14/03/2018

L'art. 9 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha previsto, dal 1° gennaio 2014, la rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo (a valere sul FUS) facendo riferimento ai seguenti parametri:

  • importanza culturale e livelli quantitativi della produzione svolta;
  • indici di affluenza del pubblico;
  • regolarità gestionale.

A tal fine, è intervenuto, dapprima, il DM 1 luglio 2014, adottato d'intesa con la Conferenza unificata (successivamente modificato con DM 5 novembre 2014, DM 3 febbraio 2016, DM 5 febbraio 2016, DM 30 settembre 2016 e DM 3 gennaio 2017), che ha abrogato, a decorrere dal 2015, i precedenti DM 8 novembre 2007 (Danza), DM 9 novembre 2007 (Attività musicali), DM 12 novembre 2007 (Attività teatrali) e DM 20 novembre 2007 (Attività circensi e spettacolo viaggiante).

Il DM 1 luglio 2014 era stato ritenuto illegittimo dal TAR Lazio, con sentenza n. 7479 del 28 giugno 2016, in quanto emanato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 17 della L. 400/1988 (che prevede, tra l'altro, il parere obbligatorio del Consiglio di Stato), pur senza che la legge attributiva del potere contenesse alcuna indicazione espressa sotto il profilo formale, rilevante alla stregua di disciplina speciale. Secondo il Collegio, infatti, l'Amministrazione, nell'attuare la previsione legislativa, aveva posto in essere una vera e propria "ristrutturazione" del sistema del finanziamento dello spettacolo. La medesima sentenza aveva, altresì, annullato anche i successivi atti che avevano portato all'assegnazione dei contributi relativi all'annualità 2015, in favore delle attività teatrali di prosa, ritenendo l'illegittimità anche sostanziale dell'intero sistema di valutazione stabilito dall'art. 5 del DM 1 luglio 2014.

Successivamente alla sentenza, l'art. 24, co. 3-sexies, del D.L. 113/2016 (L. 160/2016) ha previsto che l'art. 9, co. 1, del D.L. 91/2013 si interpreta nel senso che:

  • il decreto ministeriale ivi previsto ha natura non regolamentare; 
  • le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi alla presentazione della domanda per ciascuno dei settori di attività (danza, musica, teatro, circo, spettacolo viaggiante).

Con sentenza 05035 del 13 ottobre 2016, pubblicata il 30 novembre 2016, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 7479 del TAR Lazio, evidenziando che il DM 1 luglio 2014 ha natura non regolamentare e che deve, pertanto, ritenersi che l'art. 24, co. 3-sexies, del D.L. 113/2016 è una norma di interpretazione autentica non innovativa. Inoltre, ha evidenziato che il decreto si colloca nell'ambito dei criteri predefiniti dal legislatore e che la considerazione complessiva dei parametri di valutazione e il loro effettivo contenuto inducono a ritenere che l'amministrazione statale abbia effettuato una ripartizione di punteggi tra dimensione qualitativa e quantitativa che non può ritenersi contraria al principio di ragionevolezza tecnica. 

Successivamente, è intervenuto il DM 27 luglio 2017, che si applica a decorrere dall'anno di contribuzione 2018. Conseguentemente, il medesimo decreto ha disposto che dal 1° gennaio 2018 è abrogato il DM 1° luglio 2014, fatta eccezione per le disposizioni relative alla presentazione della documentazione consuntiva afferente l'erogazione dei contributi assegnati nel triennio 2015-2017 e, comunque, fino alla chiusura dei relativi procedimenti amministrativi.

Qui il vademecum predisposto dal Mibact.

Dossier
 
La legge di riforma del settore dello spettacolo
  • 3 dossier
14/03/2018

Sul finire della XVII legislatura è intervenuta la L. 175/2017, di riforma complessiva del settore dello spettacolo. In base alla stessa, la Repubblica:

  • promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale. Si tratta – oltre che di attività teatrali, liriche, concertistiche, corali, di danza classica e contemporanea, circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, di spettacolo viaggiante, nonché di attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare- anche di attività musicali popolari contemporanee, di carnevali storici e di rievocazioni storiche;
  • riconosce il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, la canzone popolare d'autore, il teatro di figura, i corpi di ballo italiani, gli artisti di strada, i centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo. 

Sul fronte delle risorse, essa ha previsto un incremento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di € 9,5 mln per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di € 22,5 mln a decorrere dal 2020.

Sul fronte organizzativo, ha previsto l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo. A tale organismo sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. Esso – che dura in carica 3 anni – è composto da 15 componenti, di cui 4 scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo e 11 – di cui 3 designati dalla Conferenza unificata - quali personalità del settore, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente.

Con DM 73 del 30 gennaio 2018 sono state disciplinate le modalità di funzionamento del Consiglio superiore dello spettacolo e il regime di incompatibilità dei componenti.

Più in generale, ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore (dunque, entro il 27 dicembre 2018), uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la riforma della disciplina dei settori relativi a teatro, musica, danza, spettacoli viaggianti, attività circensi, carnevali storici e rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato "codice dello spettacolo".

Fra i principi e criteri direttivi, vi sono i seguenti:

  • razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, al quale rimane attribuita, fra l'altro, la gestione del FUS e la determinazione, previa intesa con la Conferenza unificata, dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo;

  • revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS, e inserimento fra i parametri da considerare ai fini della stessa ripartizione anche del rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria. Per le stesse fondazioni, inoltre, l'art. 7 ha prorogato (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine per consentire loro di adeguarsi ai nuovi parametri organizzativi e gestionali. Dopo quella data, le fondazioni che non si adegueranno saranno inquadrate come teatro lirico-sinfonico;

  • per i settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche: ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento di ciascuno di essi, anche favorendo l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati e sostenendo la capacità di operare in rete tra diversi soggetti; ai fini del riparto del FUS, definizione delle categorie dei soggetti ammessi a presentare domanda e adozione di regole di riparto sulla base dell'esame comparativo di programmi di attività pluriennale presentati dagli enti, che devono essere anche corredati di programmi per ciascuna annualità; valorizzazione della qualità delle produzioni; finanziamento di progetti di giovani di età inferiore a 35 anni; attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri, strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
    In precedenza, l'art. 4-ter del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha riconosciuto il valore storico e culturale del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché di altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane, e ha disposto che ne sia favorita la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali.
    Su tale base, con decreto del Direttore Generale della Direzione generale Turismo del 30 luglio 2015 sono state definite condizioni e modalità per la concessione di contribuiti per la promozione dei carnevali storici nei territori per l'anno 2016. Le risorse sono state pari ad € 1 mln. Il bando è stato emanato l'8 ottobre 2015.
    Con D.D. 1° febbraio 2016 è stata istituita la commissione per l'esame e la valutazione delle istanze di contributo presentate dagli enti, la cui composizione è stata poi modificata, per una sostituzione, con D.D. 18 maggio 2016.
    La graduatoria, con relativi punteggi, è stata approvata con D.D. 3 febbraio 2017.
    Come riportato nella risposta del 28 aprile 2017 all'interrogazione a risposta scritta presentata alla Camera 4-15117, la commissione ha, infine, provveduto a calcolare l'importo attribuito a ciascuna manifestazione ammessa al contributo, dandone comunicazione alla Direzione generale che ha provveduto a darne pubblicità sul sito web del Mibact, con avviso del 20 febbraio 2017;
  • estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee, definendo i criteri e requisiti per l'esercizio di tali attività, e superamento progressivo del contrassegno SIAE per la registrazione delle opere musicali;

  • con riferimento specifico al settore della danza, introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza, nonché al controllo e alla vigilanza sulle medesime, e individuazione dei requisiti per il conseguimento di una abilitazione per l'insegnamento della danza;

  • graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle attività circensie dello spettacolo viaggiante

  • promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, a ciò destinando, annualmente, almeno il 3% della dotazione del FUS;

  • disciplina sistematica e unitaria del rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, tenendo conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative;

  • semplificazione degli iter autorizzativi e degli adempimenti relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza.

    Sull'argomento, in precedenza, l'art. 7, co. 8-bis, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha eliminato la licenza del Questore o dell'autorità locale di pubblica sicurezza per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro la mezzanotte del giorno di inizio, sostituendola con una segnalazione certificata di inizio attività;
  • diffusione dello spettacolo italiano all'estero e sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica. 

     

    A livello di benefici e incentivi fiscali, oltre all'estensione dell'ART-BONUS, ha previsto che il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, riconosciuto per il triennio 2014-2016, in base all'art. 7, co. 1-6, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), per le opere prime e seconde, si applica (nuovamente) a decorrere dal 1° gennaio 2018 e riguarda anche le opere terze.

    I meccanismi applicativi del credito di imposta previsto dall'art. 7 del D.L. 91/2013 sono stati definiti con il decreto interministeriale 2 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015. Nel frattempo, l'art. 6, co. 1-bis, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) aveva previsto che le somme stanziate per il credito di imposta e non impegnate per l'anno 2014 potevano essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015.  
Dossier
 
Interventi per i giovani autori
  • 2 dossier
14/03/2018

L'art. 6 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha inteso favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei. A tal fine, ha previsto l'individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato da destinare a studi di giovani artisti, italiani e stranieri, organizzati in cooperative o in associazioni. Anche le regioni e gli enti locali possono concedere beni con le stesse modalità.

Le modalità di utilizzo dei beni sono state definite con decreto 22 dicembre 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Successivamente, rispondendo, il 28 luglio 2016, nella VII Commissione della Camera, all'interrogazione 5-07091, il Governo, dopo aver ricordato gli immobili indicati dall'Agenzia del demanio (un vecchio complesso alberghiero in totale stato di abbandono a Baranello (CB); l'ex Chiesa di San Cristoforo a Mantova; un ex casello idraulico a Vicopisano in provincia di Pisa; la famosa Torre di Calafuria di Livorno), quelli individuati dal Ministero della difesa (un ex fabbricato uso servizi nei pressi di Gorizia; un ex alloggio a Pordenone; una parte di un ex fortino nei pressi di Campo Calabro (RC)) e quelli individuati dal Mibact (l'immobile denominato «della Cavallerizza» e magazzini della ex Caserma Prandina a Padova; alcuni spazi al piano terra e al primo piano del complesso della Villa già appartenuta al prof. Cesare Brandi e da questi lasciata allo Stato, sita a Siena in località Vignano; tre unità abitative site in Piazza Santa Cecilia a Roma (piano terra, secondo piano e terzo piano)), tutti indicati nell'allegato A del D.I. 22 dicembre 2015, aveva fatto presente che " Si procederà quindi, attraverso gli uffici periferici, a verificare la fruibilità e funzionalità degli stessi immobili individuati nell'allegato A del provvedimento, nonché la loro conformazione e planimetria per meglio individuare, nel previsto bando di assegnazione, le finalità artistiche a cui essi meglio si adattano. Per dirimere le problematicità e le criticità che possono presentarsi nell'attuazione del decreto, per seguire le varie fasi che annualmente si dovranno porre in essere quando l'attuazione del decreto andrà a regime, e per fornire un supporto tecnico alla Commissione Interministeriale che valuterà i progetti artistici, si è proposto di creare un gruppo di lavoro all'interno del Ministero composto da funzionari del Segretariato generale, dell'Ufficio Legislativo, e delle Direzioni generali interessate (Spettacolo, Arte e Architettura Contemporanee e periferie Urbane, Educazione e Ricerca, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio)".
Con circolare n. 52 del 25 novembre 2016, il Segretariato generale del Mibact aveva poi evidenziato che, dalle verifiche condotte in sede tecnica con gli uffici delle istituzioni coinvolte, era emerso che alcuni degli immobili individuati necessitavano di ulteriori verifiche e possibili interventi rilevanti. Aveva, pertanto, informato che l'emanazione dei bandi finalizzati all'assegnazione degli immobili alle cooperative ed associazioni di artisti avrebbe subito un temporaneo slittamento.

L'art. 1, co. 335, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), al fine di favorire la creatività dei giovani autori, ha destinato ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 10% di tutti i compensi percepiti dalla riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (art. 71-octies L. 633/1941).  

L'atto di indirizzo per il 2016 è stato adottato con DM 266 del 28 maggio 2016. Su questa base, la SIAE ha avviato l'iniziativa S'ILLUMINA, articolata in 5 bandi.
L'atto di indirizzo per il 2017 è stato adottato con DM 366 del 4 agosto 2017. Anche per tale anno, è stata avviata dalla SIAE l'iniziativa S'ILLUMINA, articolata in 5 bandi.
Dossier
 
Interventi per le zone colpite dal sisma 2016-2017
  • 3 dossier
14/03/2018

L'art. 11, co. 3, del D.L. 244/2016 (L.19/2017) ha previsto che per il 2017 una quota non superiore a € 4 mln delle somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema (di cui all'art. 24, co. 1, della L. 183/2011) doveva essere ripartita, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

E' stato conseguentemente adottato il DM 16 maggio 2017, n. 218.

Analoga misura di sostegno è stata prevista per il 2018 dall'art. 4, co. 3, della L. 175/2017 che, a tal fine, ha utilizzato l'autorizzazione di spesa prevista, per lo stesso anno, a favore del Teatro Eliseo dall'art. 22, co. 8, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).

Dossier
 
Vendita di biglietti per attività di spettacolo
  • 1 dossier
14/03/2018

Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di garantire la tutela dei consumatori, l'articolo 1, co. 545-546, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha disposto che la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione, è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 180.000.

In base al comunicato stampa del Mibact dell'11 novembre 2016, essa riguarda gli organizzatori degli spettacoli nonché i titolari di biglietterie automatizzate autorizzate, che, dunque, sarebbero gli unici legittimati a vendere i titoli di accesso.

Non è sanzionata la vendita effettuata da persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

In caso di utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, è prevista la rimozione dei contenuti o, nei casi più gravi, l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.

I compiti di accertamento e intervento spettano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e alle altre autorità competenti (quale, ad esempio, la polizia postale), che agiscono d'ufficio o su segnalazione degli interessati.

Per l'adozione delle specifiche e delle regole tecniche è stata prevista l'emanazione di un decreto interministeriale (Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro della giustizia e Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo), sentite l'AGCOM e la SIAE. Il DM, che doveva essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, non è ancora intervenuto.

 

Sull'argomento, peraltro, la VII Commissione della Camera ha svolto, a partire dal 20 dicembre 2016, una indagine conoscitiva che si è conclusa con l'approvazione di un documento conclusivo il 26 luglio 2017. In quest'ultimo, la Commissione ha sottoposto all'attenzione del Governo alcuni rimedi operativi che potrebbero essere tenuti in considerazione per l'emanazione del decreto interministeriale.

In particolare, le ipotesi di lavoro prospettate sono le seguenti:

  • biglietto nominativo. L'emissione del titolo di accesso sarebbe consentito solo a fronte dell'identificazione nominativa di una persona, che poi dovrebbe esibire il documento all'ingresso dello spettacolo.   Al riguardo, il documento conclusivo evidenzia che tale soluzione – se si è rivelata efficace per le manifestazioni sportive (perché ispirata a motivi di ordine pubblico) – è tuttavia di più difficile praticabilità per i concerti di grande richiamo, per i quali la verifica della corrispondenza della persona acquirente a quella presente potrebbe rivelarsi onerosa, rischiosa e problematica per i consumatori. Questa soluzione, perciò, si limiterebbe agli eventi dai numeri più contenuti;
  • richiesta, all'ingresso dell'esibizione, della medesima carta di credito adoperata per l'acquisto on line, di modo che i siti di bigliettazione secondaria non possano fare incetta di biglietti, a meno di non disporre di migliaia di carte di credito;
  • richiesta agli organizzatori di pretendere dai siti di vendita dei loro eventi l'utilizzo di sistemi che richiedano all'acquirente on line un'autenticazione in due o più fasi ed eventualmente la digitazione del Captcha.
Dossier
 
Specifiche iniziative di sostegno ad alcuni settori dello spettacolo
  • 11 dossier,
  • 3 risorse web
14/03/2018

Nel corso della XVII legislatura sono state approvate specifiche disposizioni finalizzate a sostenere e valorizzare, anzitutto, i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

In particolare, novellando l'art. 2 della L. 238/2012, che ha previsto l'assegnazione, a decorrere dal 2013, di un contributo straordinario pari a € 1 mln ciascuna a favore di Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due Mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni e Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago:

  • la L. 17/2017, ha disposto, a decorrere dal 2017, l'assegnazione di un contributo straordinario pari ad € 1 mln a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma – finalizzato alla realizzazione del "Festival Verdi di Parma e Busseto" – e di € 1 mln a favore della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, finalizzato alla realizzazione del Roma Europa Festival;
  • la L. 211/2017 ha previsto, sempre a decorrere dal 2017, l'assegnazione di un contributo straordinario pari ad € 1 mln a favore della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz";
  • l'art. 1, co. 343, della L. 205/2017 ha assegnato un contributo di € 0,5 mln per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.

 

Inoltre:

  • l'art. 1, co. 328, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha concesso un contributo di € 300.000 per il 2014 a favore dell'orchestra I virtuosi di Verona e il co. 386 ha previsto un contributo di € 1 mln per lo stesso anno per il progetto di Orchestra del Mediterraneo presso il Teatro San Carlo di Napoli;
  • l'art. 1, co. 359, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha autorizzato la spesa di € 1 mln annui per il periodo 2016-2018 per il finanziamento di festival, cori e bande, disponendo l'emanazione di un bando volto a stabilire le modalità di accesso alle risorse da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e il riparto delle risorse entro i successivi due mesi, con decreto interministeriale MIBACT-MEF.
    E' stato conseguentemente emanato il DM 26 febbraio 2016, n. 108 con il quale è stata indetta una pubblica selezione per la partecipazione al progetto "Salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale".
    Successivamente, con DM 340 del 21 luglio 2016 è stata nominata la Commissione di valutazione di cui all'art. 3 del DM 26 febbraio 2016.
    I contributi sono stati concessi con D.I. 505 del 4 novembre 2016.
    Il 16 dicembre 2016 sul sito del Mibact è stato pubblicato l'avviso relativo alla presentazione delle domande per l'annualità 2017.
    Con DM 112 del 7 marzo 2017 si è dunque proceduto alla sostituzione di un componente della Commissione di valutazione.
    I contributi relativi al 2017 sono stati concessi con D.I. 261 del 14 giugno 2017.
    Infine, l'8 gennaio 2018 sul sito del Mibact è stato pubblicato l'avviso relativo alla presentazione delle domande per l'annualità 2018;
  • l'art. 22, co. 8, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), aveva autorizzato la spesa di € 4 mln per ciascuno degli anni 2017e 2018 in favore del Teatro Eliseo, per spese ordinarie e  straordinarie. Le risorse relative al 2018 sono, poi, state destinate dall'art. 4 della L. 175/2017 per attività culturali – presumibilmente di spettacolo dal vivo – nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

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