Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Istruzione, cultura e informazione
Commissione: VII Cultura
Cultura, spettacolo, sport
Le professioni dei beni culturali

Nella XVII legislatura è stata approvata una proposta di legge in materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, che riprendeva una tematica di cui era già stato avviato l'esame - non giunto a compimento - nella XVI legislatura (L. 110/2014). La disciplina attuativa, tuttavia, non è ancora intervenuta.
Nella XVI  legislatura si era, invece, concluso l'esame di un'altra proposta di legge che ha modificato la disciplina transitoria relativa al conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali (L. 7/2013).

 
I professionisti dei beni culturali in base alla legge 110/2014
  • 2 dossier
20/02/2018

La L. 110/2014, inserendo l'art. 9-bis nel d.lgs. 42/2004, ha previsto che gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali, storici dell'arte.
Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo devono essere istituiti elenchi nazionali nei quali dovranno iscriversi i professionisti - ad eccezione dei restauratori di beni culturali e dei collaboratori restauratori di beni culturali, per i quali restano ferme le previsioni dell'art. 182 del d.lgs. 42/2004 - in possesso dei requisiti. Questi ultimi saranno individuati con un decreto interministeriale che doveva essere adottato, previo parere parlamentare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative.
Gli elenchi devono essere pubblicati nel sito del MIBACT: essi non costituiscono un albo professionale e la non iscrizione negli stessi non preclude la possibilità di esercitare la professione.

In base all' art. 13, co. 2, lett. s), del DPCM 171/2014, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi sono curati dalla Direzione generale Educazione e ricerca. Qui la pagina dedicata.

Con riferimento al decreto interministeriale, il 30 novembre 2017, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata nella VII Commissione della Camera 5-12828, il rappresentante del Governo ha fatto presente  che "La stesura del regolamento previsto dall'articolo 2 della legge n. 110 del 2014 ha comportato, come correttamente rammentato dagli onorevoli interroganti, un lungo iter di concertazione con i rappresentanti delle categorie interessate nonché una interlocuzione con il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare con il Coordinatore nazionale per il riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di valutare la compatibilità del regolamento con quanto previsto dalla Direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita in Italia con decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.
Occorre sottolineare che la creazione degli elenchi in parola, i cui requisiti di accesso sono definiti da un'autorità pubblica, è questione complessa e rappresenta una situazione senza precedenti nell'ordinamento, per due motivi:
1. Da un lato perché l'istituzione degli elenchi in questione non limita l'esercizio delle professioni di archeologo, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, antropologo fisico, esperto di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storico dell'arte, che possono essere esercitate anche da coloro che non sono iscritti negli elenchi, sempre che costoro documentino il possesso di quei titoli, indicati nel decreto, che integrano e costituiscono l'«adeguata formazione ed esperienza professionale» stabilita dall'articolo 9-bis del Codice di settore. Contrariamente, ad esempio, a quanto avviene per i restauratori, per i quali, l'iscrizione all'elenco è requisito indispensabile per l'esercizio della professione e per l'esecuzione in via esclusiva di interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici;
2. Dall'altro, perché il quadro generale di riferimento comprende professioni non regolamentate, professioni regolamentate e professioni ordinistiche con diverse conseguenze giuridiche a seconda della relativa normativa individuata per ciascuna di esse.
Va, inoltre, evidenziato che sul regolamento in itinere è necessaria una approfondita interlocuzione anche con il Ministero dell'istruzione per la problematica concernente il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, attesa la previsione, contenuta nello stesso, che l'iscrizione negli elenchi possa essere conseguita anche da professionisti stranieri".
Dossier
 
La disciplina specifica per i restauratori di beni culturali in base alla L. 7/2013
20/02/2018

Nella XVI legislatura è stata approvata la L. 7/2013,  che ha modificato l'art. 182 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in materia di disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali.

Per entrambe le figure professionali, la legge prevede, in presenza di determinati requisiti, l'acquisizione diretta in esito ad una procedura di selezione pubblica basata sulla valutazione di titoli e attività, ovvero, in presenza di altri requisiti, l'acquisizione previo superamento di una prova di idoneità.

La qualifica di restauratore di beni culturali in esito alla procedura di selezione pubblica - che doveva essere indetta entro il 31 dicembre 2012 e che si doveva concludere entro il 30 giugno 2015 - si consegue con un punteggio (derivante dai titoli di studio e dalle esperienze professionali indicate nell'allegato) pari a 300. Essa si acquisisce con provvedimenti del Ministero, che danno luogo all'inserimento in un elenco suddiviso per settori di competenza, per il settore o i settori specifici richiesti, fra quelli indicati nell'allegato.
Le modalità di svolgimento della prova di idoneità dovevano essere definite con un decreto MIBAC-MIUR da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 dicembre 2012.

 Anche per la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali la procedura di selezione pubblica doveva essere indetta entro il 31 dicembre 2012.

Le modalità di svolgimento della prova di idoneità, invece, dovevano essere definite con decreto MIBACT da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2014.

In seguito, l'art. 3-quinquies del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), modificando ulteriormente l'art. 182 del d.lgs. 42/2004, ha specificato che l'iscrizione nell'elenco dei restauratori è consentita per i settori cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro seguiti ai fini del conseguimento del titolo di studio, ovvero cui si riferisce l'esperienza professionale (pubblica o privata) maturata.

Le linee guida applicative dell'art. 182 del d.lgs. 42/2004 sono state approvate con DM 13 maggio 2014, registrato dalla Corte dei conti il 6 agosto 2014.

Il bando relativo alla procedura di selezione pubblica di collaboratori restauratori è stato pubblicato sul sito del Mibact il 12 settembre 2014.

Il 24 agosto 2015 il Mibact ha comunicato che con decreto del Direttore generale Educazione e ricerca del 23 aprile 2015 era stata costituita la commissione di valutazione delle domande pervenute e che il termine dei lavori era previsto per il 31 dicembre 2015, con eventuale proroga di sessanta giorni. Con comunicato stampa del 22 dicembre 2015 è stata data notizia che la commissione aveva richiesto la proroga e che, pertanto, il nuovo termine dei lavori, sarebbe stato il 29 febbraio 2016.

Il 23 marzo 2016 è stato pubblicato il D.D. 38/2016, con il quale è stata attribuita la qualifica di collaboratore restauratore ai soggetti in esso indicati, che risultano così inseriti nell'elenco di cui all'art. 182, co. 1-octies, del D.lgs. 42/2004. Successivamente, a seguito delle osservazioni e controdeduzioni presentate dai candidati allora esclusi, è stato adottato il D.D. 87 del 14 settembre 2016, con il quale l'elenco è stato aggiornato con le integrazioni fino ad allora deliberate dalla Commissione di valutazione, che aveva accolto con esito favorevole otto istanze di riesame.

Infine, con D.D. n. 1 del 3 gennaio 2017  l'elenco è stato ulteriormente e definitivamente aggiornato, in base alle ultime integrazioni deliberate dalla Commissione di valutazione.

Il bando relativo alla procedura di selezione pubblica di restauratori è stato pubblicato sul sito del Mibact il 22 giugno 2015. Le domande di partecipazione dovevano essere presentate entro il 30 ottobre 2015.
Con comunicato stampa del 22 dicembre 2015 è stata data notizia che il  18 dicembre 2015 si era insediata la Commissione per la valutazione dei requisiti, istituita con decreto direttoriale 11 novembre 2015, il cui art. 1, co. 3,  prevedeva il termine di lavori per il 31 maggio 2016, salvo eventuale proroga di sessanta giorni.
Il 30 maggio 2016 è stato pubblicato sul sito del MIBACT l'avviso relativo alla proroga dei termini al 31 luglio 2016. Una ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2017, è stata disposta con D.D. 79 del 29 luglio 2016.

Successivamente, con D.D. 62 del 30 giugno 2017 si è disposto che la Commissione incaricata di esaminare le domande  proseguiva i propri lavori, in una diversa composizione, fino al 31 dicembre 2017.

Infine, con D.D. 220 del 12 dicembre 2017  si è disposto che la Commissione incaricata di esaminare le domande prosegue i propri lavori, in una ulteriore, diversa, composizione, fino al 31 marzo 2018.

In base all'art. 13, co. 2, lett. s), del DPCM 171/2014, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi sono curati dalla Direzione generale Educazione e ricerca.

Qui le FAQ predisposte dal MIBACT.

In materia, inoltre, durante la XVI legislatura, con DM 2 marzo 2011 è stata definita la classe di laurea magistrale in restauro dei beni culturali.