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Temi dell'attività parlamentare

Lavoro, assistenza e previdenza
Commissione: XI Lavoro
Previdenza
Sostegno delle pensioni di importo più basso

Il legislatore è intervenuto a sostegno dei titolari di pensioni di importo più basso attraverso l'estensione della cd. no tax area per i pensionati e l'incremento della cd. quattordicesima.

 
No tax area per i pensionati
18/01/2018

L'articolo 1, comma 290, della L. 208/2015 ha modificato l'articolo 13 del TUIR, relativamente alla misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati), disponendo un diverso limite di esenzione a seconda dell'età dei pensionati.

Più specificamente, la misura è pari:

- per i soggetti di età inferiore a 75 anni (restando immutata la disciplina nel caso in cui il soggetto abbia un reddito complessivo a 15.000 euro), a:

- 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro; resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

- 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro e pari o inferiore a 15.000 euro;

- una quota proporzionale (rispetto ad una base di calcolo pari a 1.255 euro) corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro e pari o inferiore a 55.000 euro;

-  per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, (sempre restando immutata la disciplina nel caso in cui il soggetto abbia un reddito complessivo a 15.000 euro), a:

-       1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro; resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

-       1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro e pari o inferiore a 15.000 euro.

 

Successivamente, l'articolo 1, comma 210,della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha stabilito una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione, estendendo la no tax area a 8.145 euro (soglia di reddito sotto la quale l'ammontare della detrazione compensa per intero l'IRPEF) anche ai pensionati con meno di 75 anni, al fine di allinearla a quella dei lavoratori dipendenti (anche con un effetto indiretto sulle addizionali regionali e comunali IRPEF, che quindi si annullerebbero per i soggetti la cui IRPEF si azzera con l'estensione della no-tax area medesima).

 

La misura è pari a:

  • 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro);
  • 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro e pari o inferiore a 15.000 euro;
  • una quota proporzionale - rispetto ad una base di calcolo pari a 1.297 euro - corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro e pari o inferiore a 55.000 euro.

Le detrazioni non spettano, ad ogni modo, per i casi di reddito complessivo superiore a 55.000 euro.

 

 

 
Quattordicesima
18/01/2018

L'articolo 1, comma 187, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) interviene sulla disciplina della cd. "quattordicesima", somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso (articolo 5, commi 1-4, del D.L. 81/2007). In particolare, vengono rideterminati (dal 2017) l'importo della somma ed i requisiti reddituali richiesti per averne diritto, prevedendo che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo INPS.