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Temi dell'attività parlamentare

Lavoro, assistenza e previdenza
Commissione: XI Lavoro
Previdenza
La previdenza nelle manovre di bilancio

Numerose e significative disposizioni in materia previdenziale sono state approvate nell'ambito delle manovre di bilancio annuali.

 
Gli interventi in materia previdenziale nella L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018)
15/01/2018

Le misure di maggior rilievo introdotte in materia previdenziale nella legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) riguardano l'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita (commi 146-153).

In primo luogo si modifica il meccanismo di adeguamento, prevedendo:

  • che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
  • che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi);
  • che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).

In secondo luogo si dispone l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019) per specifiche categorie di lavoratori (individuate dall'allegato B) e per i lavoratori impegnati nelle cd. attività usuranti.

Altri interventi significativi riguardano l'APE volontaria e l'APE sociale, con l'obiettivo di ampliare la possibilità di accesso a tali strumenti di anticipazione del pensionamento, nonché i benefici previdenziali per i cd. lavoratori precoci (commi 162-167).

Le norme contenute nella legge di bilancio, in particolare, prorogano di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) l'istituto sperimentale dell'APE volontaria; intervengono sul requisito dello "stato di disoccupazione" richiesto per l'accesso all'APE sociale, prevedendo che esso si configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi); intervengono sui requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, prevedendo una riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna).

Per quanto attiene al beneficio previdenziale per i cd. lavoratori precoci, si includono nuove professioni tra i lavori gravosi, si amplia l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10) e si semplifica la procedura per l'accesso al beneficio.

Nuovi benefici previdenziali sono previsti per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore (comma 170) e per i lavoratori che operano in stabilimenti di fibre ceramiche (comma 247), mentre specifiche disposizioni regolano il pensionamento anticipato di dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici (comma 154).

Si introduce una disciplina a regime della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (cd. RITA), attualmente prevista in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018, dalla legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) (commi 168-169).

Specifiche misure sono volte alla salvaguardia del patrimonio delle casse previdenziali privatizzate (commi 182-185) e al finanziamento dei patronati (comma 134).

Infine, talune disposizioni riguardano la previdenza complementare (commi 171-177) e, in particolare, la soppressione di FONDINPS (commi 173-176)

 
Gli interventi in materia previdenziale nella L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017)
  • 2 dossier
15/01/2018

La L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) contiene numerose misure in materia previdenziale.

In tema di trattamento pensionistico anticipato, si introducono (articolo 1, commi da 166 a 178), in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione), l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica(c.d.APE - articolo 1, commi 166-178), una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale - articolo 1, commi 179-186) e una rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA - articolo 1, commi 188-193).

L'APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

L'entità minima e massima dell'Ape richiedibile sono determinate con successivo D.P.C.M., mentre la durata minima è di 6 mesi.

E' prevista l'istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell'80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Con D.P.C.M. 150/2017 sono definite le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell'Ape .

 L'APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso di un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei casi di mancata cessazione dell'attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.

Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l'anno 2020; 280 milioni di euro per l'anno 2021; 83 milioni di euro per l'anno 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (da definire con successivo DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Infine, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le modalità di attuazione della disciplina dell'Ape sociale.

Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

La cd. RITA consiste nella possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS.

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007 (art.1, commi da 188 a 193).

Si prevede la possibilità, per l'INAIL (previa adozione di un apposito regolamento) di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all'attivazione di start-up innovative, ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico (art.1, commi 82 e 83).

Si prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset. Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali.

Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (art.1, commi da 88 a 99).

Si riduce l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (portandola al 25% in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018) (art.1, comma 165).

Si interviene sulla disciplina della c.d. "quattordicesima" , somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideterminandone (dal 2017) l'importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS (art.1, comma 187).

Si esclude a regime l'applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla riforma pensionistica del 2011 (cd. "riforma Fornero") sui trattamenti pensionistici anticipati (art.1, comma 194).

Si interviene sulla disciplina del cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi, con l'obiettivo di ampliare le possibilità di accesso all'istituto. In particolare, si sopprime la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici e si prevede che sia sufficiente anche la maturazione del solo requisito contributivo. Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l'accesso alternativo all'istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate. Viene estesa anche ai soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate la facoltà di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (art.1, commi da 195 a 198).

Si introduce la possibilità per i cd. lavoratori precoci, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali: stato di disoccupazione (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi; svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità; riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento; svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'àmbito di determinate professioni, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; lavoratori che svolgono attività lavorative cd. usuranti.

Il requisito ridotto di 41 anni è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita.

Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non è cumulabile con redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'età anagrafica) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.

Per i pubblici dipendenti che accedono al pensionamento con il requisito ridotto i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

L'accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque consentito entro i limiti di spesa stabiliti (360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020), per cui se dal monitoraggio delle domande emerga uno scostamento (anche in via prospettica) rispetto ai limiti di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita sulla base di specifici criteri di priorità (da definire con successivo D.P.C.M.) (art.1, commi da 199 a 205).

Si agevola ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti. In particolare, si prevede che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cd. finestre); si attenuano le condizioni attualmente previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa; si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata. A fronte delle modifiche introdotte, la norma prevede un rifinanziamento dell'apposito Fondo. Sono state inoltr introdotte norme volte a semplificare modalità e termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici previdenziali previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti (art.1, commi da 206 a 209).

Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd.no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti (art.1, comma 210).

Si realizza l'ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011 (interventi a favore dei cd. esodati), in favore di 30.700 soggetti. L'intervento opera essenzialmente attraverso l'incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. L'ottava salvaguardia intende concludere definitivamente il processo di transizione verso i nuovi requisiti stabiliti dalla riforma pensionistica del 2011, disponendo la soppressione del cd. Fondo esodati istituito nel 2012 e il conseguente utilizzo delle residue risorse in esso contenute per concorrere a finanziare gli interventi in materia pensionistica previsti dal disegno di legge di bilanci (art. 1, commi da 212 a 221).

E' stata prevista l'estensione della possibilità di usufruire della cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all'art. 1, c. 9, della L. 243/2004) a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita (di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010). Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per le predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita e alle decorrenze, nonché il sistema di calcolo contributivo (art. 1, commi da 223 a 225)

Viene rifinanziato l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, per un importo pari a 5,5, mln di euro annui per il triennio 2017-2019, 5 mln di euro per il 2020 e 1,5 mln di euro per il 2021 (art.1, comma 226).

Viene riconosciuto il diritto a una pensione di inabilità per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate, riconosciute di origine professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi non si trovino in condizioni di assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate emergano scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziate, il riconoscimento della pensione è differito sulla base di specifici criteri di priorità (età, anzianità contributiva, data della domanda) (art. 1, comma 250).

Si interviene in materia di fondi di solidarietà bilaterali. Per quanto concerne i fondi di solidarietà bilaterali relativi al personale del credito e a quello del credito cooperativo, si introduce innanzitutto la possibilità, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi, di corrispondere l'assegno straordinario per il sostegno al reddito (riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo) in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei successivi cinque anni (come consentito dalla norma generale sui fondi bilaterali); inoltre, si prevede la possibilità di corrispondere, ai lavoratori in possesso dei medesimi requisiti, l'importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l'accesso al fondo di solidarietà, previo versamento delle relative somme (art.1, commi da 234 a 237).

Infine, sono state introdotte ulteriori disposizioni volte a: estendere i benefici previdenziali per i centralinisti non vedenti (art. 1, comma 209); estendere ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi (art. 1, comma 211); agevolare fiscalmente le pensioni a favore dei superstiti, se percepite dagli orfani, prevedendo che concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per l'importo eccedente 1.000 euro (art. 1, comma 249); definire la quota delle risorse da riversare all'entrata del bilancio dello Stato per le casse di previdenza dei liberi professionisti che negli anni 2011-2014 non hanno assolto ai vincoli in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 370) e fissare un limite massimo di 50 membri elettivi dell'organo di indirizzo generale delle Casse previdenziali dei liberi professionisti (art. 1, comma 98); estendere la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale (al fine di ricomprendervi anche tossicodipendenti condannati per reati di lieve entità, imputati messi alla prova e condannati per guida in stato di ebbrezza) (art.1, commi 86 e 87).

 

Dossier
 
Gli interventi in materia previdenziale nella L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016)
  • 2 dossier
15/01/2018

In materia previdenziale, la legge 208/2015 contiene disposizioni volte alla realizzazione di un ulteriore intervento (il settimo) in favore dei soggetti salvaguardati, garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene stabilito a 172.466 (commi 263, 265-273).

Viene prorogata la sperimentazione della cosiddetta opzione donna, consentendo l'accesso all'istituto (transitorio e sperimentale) - che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione con calcolo esclusivamente contributivo - a chi matura i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015. Inoltre, si introduce un sistema di monitoraggio che, laddove dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, consente, con successivo provvedimento legislativo, l'utilizzo delle risorse residue per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe (comma 281).

Si estende l'esclusione della penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati (ossia corrosposti prima del compimento dei 62 anni) ai trattamenti già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014 (comma 299).

Viene introdotta una disciplina che consente di trasformare (in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi) il rapporto di lavoro subordinato da tempo pieno a tempo parziale, con copertura pensionistica figurativa e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata) (comma 284).

Viene elevata la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd. no tax area per i pensionati) (commi 290-291).

Si esclude che l'andamento negativo dell'inflazione incida sulla rilavutazione degli assegni pensionistici (comma 287).

Ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni su "opzione donna" (comma 281) e "no tax area pensionati" (commi 290-291), la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016 e diversa da quella generale, viene estesa agli anni 2017 e 2018 (comma 286).

Si dettano disposizioni in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto, istituendo – tra l'altro - il Fondo per le vittime dell'amianto (commi da 274 a 279). 

Dossier
 
Gli interventi in materia previdenziale nella L. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)
  • 2 dossier
15/01/2018

Con riguardo al settore previdenziale, la L. 190/2014 ha disposto, in primo luogo, l'erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, per i lavoratori dipendenti del settore privato che ne facciano richiesta (ad esclusione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo) con rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria (articolo 1, commi 21-25).

Inoltre, è stato disposto un finanziamento per i datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse, prevedendo in particolare specifiche discipline per l'accesso al credito per i datori di lavoro con meno 50 dipendenti che optino o meno per il richiamato finanziamento nonché l'obbligo, per i datori di lavoro, di seguire una specifica procedura per accedere al predetto finanziamento (artciolo 1, commi 28-31);

Le quote di TFR maturando erogate in busta paga al lavoratore non concorrono al calcolo del reddito complessivo rilevante per verificare la spettanza della detrazione (cd. "bonus 80 euro") (artciolo 1, comma 27).

E' inoltre previsto un finanziamento per i datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con le proprie risorse, nonché una specifica disciplina di accesso al credito per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti.

Oltre a ciò, si delinea un complessivo incremento dellatassazione del risparmio previdenziale, con l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11% al 20% per i fondi pensione (c.d. previdenza complementare) e dall'11% al 17% per la rivalutazione del TFR (articolo 1, commi 621-625).

Inoltre, l'articolo 1, comma 112, ha stabilito che per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori esposti all'amianto attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto (salvo il caso di dolo da parte del soggetto interessato, accertato giudizialmente con sentenza definitiva) dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL per il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente per gli stessi lavoratori (ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della L. 257/1992).

Il successivo comma 113 ha escluso dalla riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dalla "riforma Fornero" (di cui all'articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011) i soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Pertanto, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Il comma 115 individua la data del 31 gennaio 2015 come termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte di soggetti collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell'entrata in vigore del D.L. 269/2003), a condizione che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge. In sostanza, la disposizione è volta a consentire a tali soggetti di accedere ai benefici secondo il più vantaggioso regime previsto fino al 2 ottobre 2003 (ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della L. n. 257/1992), e consistente nella rivalutazione delle prestazioni pensionistiche ottenuta mediante l'applicazione, ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all'esposizione all'amianto, di un coefficiente di moltiplicazione di 1,5 (applicabile anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione, oltre che per la determinazione dell'importo della prestazione) in luogo del coefficiente dell'1,25. In ogni caso, le conseguenti prestazioni non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

Ulteriori disposizioni sono contenute nell'articolo 1, comma 302. In particolare, si prevede il pagamento delle prestazioni previdenziali erogate dall'INPS e dellle rendite vitalizie dell'INAIL - nei confronti di beneficiari di più trattamenti - il giorno 10 di ciascun mese. Il successivo comma 303 dispone (dal 1° gennaio 2015) l'obbligo di trasmissione in via telematica all'INPS del certificato di accertamento del decesso del beneficiario di prestazioni previdenziali entro 48 ore dall'evento, mentre il comma 304 prevede disposizioni circa la restituzione delle somme erogate dall'INPS ed indebitamente percepite dopo la morte del beneficiario.

Infine, l'articolo 1, commi 163-165 integrano la disciplina che riconosce specifici benefici previdenziali alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (di cui alla L. 206/2004).

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Gli interventi in materia previdenziale nella L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014)
  • 2 dossier
15/01/2018

In sintesi, il provvedimento:

  • ha introdotto un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti, secondo le seguenti aliquote: 6% per parte eccedente l'importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S. (pari per il 2015 ad euro 502,39 lordi mensili per 13 mensilità); 12% per la parte eccedente venti volte il trattamento stesso e 18% per la parte eccedente l'importo di trenta volte il medesimo (comma 486); i risparmi derivanti dall'introduzione di un ulteriore contributo di solidarietà, nell'esercizio della propria autonomia, da parte di Organi costituzionali, Regioni e Province autonome, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato (comma 487)
  • ha stanziato 40 milioni di euro annui per il biennio 2014-2015, per l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rimborso delle trattenute operate in base al contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116/2013 (comma 287);
  • ha recato disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016. In particolare, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici opera nei seguenti termini percentuali: 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento; 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo; 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo; 40% nel 2014 e 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS (comma 483);
  • ha modificato la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014 (commi 484-485);
  • ha esteso la platea dei lavoratori c.d. esodati, includendovi un massimo di ulteriori 23.000 lavoratori, esclusi dai precedenti interventi di salvaguardia Inoltre, introduce un vincolo di destinazione concernente le risorse finanziarie fin qui stanziate a favore delle diverse categorie di esodati, prevedendo che eventuali trasferimenti tra categorie possano essere disposti esclusivamente con decreto interministeriale (commi 191, da 193 a 198, 491);
  • ha previsto che anche le giornate dedicate dai lavoratori ai congedi e permessi concessi per l'assistenza di familiari invalidi vengano computate ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni (comma 493);
  • ha introdotto, dal 1° gennaio 2014, un assegno vitalizio a favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% derivante da atto terroristico, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso (commi 494-495).
    • Ha recato una norma di interpretazione autentica concernente le gestioni previdenziali obbligatorie facenti capo ad enti previdenziali di diritto privato, al fine di specificare che gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima del 1° gennaio 2007, sono fatti salvi unicamente a condizione che essi siano intesi ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle gestioni previdenziali (comma 488);
    • è intervenuto sulle spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, consentendo che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali adempiano gli obblighi di contenimento della spesa a cui sono soggetti sulla base della normativa vigente effettuando, in via sostitutiva, un riversamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12% della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell'anno 2010 (comma 417);
    • al fine di neutralizzare la pregressa passività patrimoniale della gestione ex-INPDAP confluita nell'INPS, ha precisato, mediante un intervento tecnico-contabile, che i trasferimenti pubblici in favore di INPS e INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, negli esercizi pregressi al 2012, si intendono effettuati a titolo definitivo (al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'INPDAP) e conseguentemente eliminati dall'apposita contabilità in cui vengono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali beneficiarie dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato (comma 5).
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