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Temi dell'attività parlamentare

Lavoro, assistenza e previdenza
Commissione: XI Lavoro
Previdenza
Pensionamento anticipato

Sono state introdotte varie possibilità di accesso anticipato al pensionamento, in presenza di determinati requisiti contributivi ed anagrafici, (quali, in particolare, il part time agevolato, l'APE, l'APE sociale e la RITA); sono state ridotte e, infine, eliminate, le penalizzazioni economiche per i soggetti che usufruiscono della pensione anticipata (già prevista dalla legge Fornero); è stata introdotta la nuova categoria dei lavoratori precoci, con il riconoscimento di specifici benefici previdenziali.

 
Pensione anticipata e abolizione delle relative penalizzazioni
23/01/2018

L'articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che l'accesso alla pensione anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma per il pensionamento di vecchiaia), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva (fino a tutto il 2018) di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Su tali requisiti opera la norma di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010, che prevede l'adeguamento all'incremento della speranza di vita (tali adeguamenti saranno disposti con cadenza biennale dal 1° gennaio 2019, per effetto di quanto previsto dall'art. 24, c. 13, del D.L. 201/2011).

Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, la legge ha previsto una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni fino a 60 anni, elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo al di sotto dei 60 anni (fermo restando il limite anagrafico minimo di 57 anni).

Dopo la riforma del 2011, sulla materia è intervenuta dapprima lalegge di Stabilità 2015 (art. 1, c. 113, L. 190/2014), che ha escluso l'applicazione della penalizzazione per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Successivamente, la legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 229, L. 208/2015) ha specificato che la suddetta deroga si applica - con effetto sui ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio 2016 - anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 2015.

Infine, l'articolo 1, comma 194, della L. 232/2016 ha escluso a regime la predetta riduzione percentuale per i trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1º gennaio 2018.

 
Lavoratori precoci
23/01/2018

L'articolo 1, commi 199-205, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha disposto una forma di pensionamento anticipato per i cd. lavoratori  precoci. Successivamente, le possibilità di accesso al beneficio pensionistico sono state ampliate dalla legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017, articolo 1, commi 162-164 e 166 ).
Per effetto del duplice intervento legislativo, a decorrere dal 1° maggio 2017 si prevede, in favore di alcune categorie di soggetti, una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (per la pensione), indipendentemente dall'età anagrafica (requisito attualmente pari, in via generale, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne).
I beneficiari sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o (nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni) risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;
  • svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento;
  • svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito delle professioni indicate negli allegati alle leggi di bilancio, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (più specificamente, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10). Al riguardo, si ricorda che l'art. 53, c. 2, del D.L. 50/2017 ha precisato che le suddette attività lavorative si considerano svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti il momento del pensionamento, le medesime attività lavorative (di cui all'Allegato E della L. 232/2016) non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;
  • soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste, ai fini pensionistici, dall'art. 1, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67.


Il requisito ridotto di 41 anni è soggetto ad adeguamento periodico agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale di adeguamento dei requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici.

Si ricorda, inoltre, che la L. 205/2017 ha anche:

  • semplificato la procedura per l'accesso al beneficio (allo stesso modo di quanto previsto per l'APE sociale), prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 87/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione dello stesso;
  • rimodulato l'autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione del beneficio;
  • per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia ha assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156) relativo all'anno di contribuzione previsto dalla normativa vigente.

Per completezza, si ricorda che il trattamento pensionistico liquidato in base al predetto requisito ridotto non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'età anagrafica) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento e che il medesimo beneficio non è cumulabile con altre maggiorazioni contributive previste per le attività di lavoro in oggetto, ad esclusione della maggiorazione stabilita in favore degli invalidi e dei sordomuti (ex articolo 80, comma 3, della L. 388/2000).

 
Part time agevolato
23/01/2018

L'articolo 1, comma 284, della L. 208/2015 ha introdotto, per il settore privato, una specifica disciplina, relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato. Si consente che il datore di lavoro ed il dipendente, titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, avente determinati requisiti anagrafici e contributivi, concordino la suddetta trasformazione del rapporto, con il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata), che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

Di seguito le condizioni perché si possa dar luogo alla suddetta trasformazione:

-  il dipendente deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed aver già maturato (al momento della trasformazione del rapporto) i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al medesimo trattamento.

-   l'accordo per la trasformazione del rapporto deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del suddetto requisito anagrafico;

-   la riduzione dell'orario di lavoro deve essere pari ad una misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento;

-   il riconoscimento del beneficio da parte dell'INPS, previa autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro, nel rispetto di determinati limiti di spesa.

 

La misura è in vigore dal 2 giugno 2016 (data di entrata in vigore del DM 7 aprile 2016 che ne definisce le modalità di applicazione).

Secondo quanto riportato dal rapporto annuale dell'INPS, le domande per usufruire del part time agevolato accolte al 21 giugno 2016 erano 85.

 
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE)
23/01/2018

L'articolo 1, commi da 166 a 178, della L. 232/2016 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (nuovo termine stabilito dall'articolo 1, comma 162, lettera a), della L. 205/2017), l'istituto dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE), consistente in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti (comma 167):

  • soggetti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995);
  • età anagrafica minima di 63 anni;
  • maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
  • anzianità contributiva di 20 anni;
  • pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE);
  • soggetti non già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

 

L'INPS, su domanda del soggetto interessato, verifica il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e massimo dell'Ape ottenibile. Ottenuta la certificazione del diritto, il soggetto presenta, domanda di Ape e di pensione, indicando il finanziatore e l'impresa assicurativa per la copertura del rischio di premorienza (scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie; con gli accordi-quadro sono definiti anche il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo).

L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito (o l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso), che decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa.

L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente (e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata). Sul punto, si ricorda che l'articolo 53, comma 3, del D.L. 50/2017 prevede la possibilità di cessione dei suddetti finanziamenti garantiti dal Fondo appositamente costituito per l'accesso all'APE.

Le somme erogate dall'INPS nell'ambito del prestito non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito Fondo di garanzia per l'accesso all'APE (con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per il 2017), la cui gestione è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione.

La durata minima dell'APE è fissata in 6 mesi.

Con D.P.C.M. 150/2017 sono state definite le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell'Ape, tra le quali la definizione dell'entità minima e massima dell'APE richiedibile.

Si ricorda, infine, che entro il 10 settembre 2018 il Governo deve verificare i risultati della sperimentazione e formulare proposte ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

 
APE sociale
23/01/2018

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (entro il 10 settembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione e formula proposte ai fini di una sua eventuale prosecuzione), l'istituto dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, l'articolo 1, commi 162-167, della L. 205/2017, ha  ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'indennità.

            Possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

  • soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 604/1966 e successive modificazioni) che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
  • soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ;
  • soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno  sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. E' stata inoltre semplificata la procedura per l'accesso all'indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

Inoltre:

  • per quanto attiene i requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, è stata prevista una riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna);
  • per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è stato assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente;
  • è stato istituito il Fondo APE sociale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rimodulando contestualmente l'autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione dell'indennità.

Sono inoltre esplicitamente previste cause di esclusione dall'erogazione dell'APE sociale:

  • mancata cessazione dell'attività lavorativa;
  • titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
  • soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
  • soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI) ;
  • soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale ;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato;

L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.

L'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio(comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

Inoltre, si segnala che l'articolo 53, comma 1, del D.L. 50/2017 attraverso un'interpretazione autentica, definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cd APE sociale).Le attività lavorative gravose si considerano svolte in via continuativa (che, come detto, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto all'APE sociale) quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della predetta indennità le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della L. 252/2017, l'esclusione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita per alcune categorie di lavoratori)  non si applica ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale .

 

 
Rendita integrativa temporanea anticipata (cd. RITA)
23/01/2018

L'articolo 1, commi da 188 a 192, della L. 232/2016 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (entro il 10 settembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione e formula proposte ai fini di una sua eventuale prosecuzione), la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

La possibilità di richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (cd. RITA) è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS.

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Per i dipendenti pubbliciche cessano l'attività lavorativa e richiedono la RITA si prevede che i termini di pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Successivamente, l'articolo 1, commi 168-169, della L. 205/2017, ha introdotto una disciplina a regime della RITA all'interno del D.Lgs. 252/2005 (attraverso modifiche agli articoli 11 e 14), coordinando altresì la nuova disciplina con le disposizioni contenute nella L. 232/2016.

 
Isopensione
23/01/2018

L'articolo 4, commi 1-7, della L. 92/2012, ha introdotto l'esodo anticipatoper i lavoratori maggiormente anziani (cd. isopensione), utilizzato nei casi di eccedenza di personale, con specifici accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In base a tali accordi, che devono essere validati dall'INPS, il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) entro i 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, una prestazione, a carico del datore di lavoro, di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, fino a che non si siano perfezionati i requisiti per il pensionamento.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 160, della L. 205/2017 ha modificato la disciplina dell'istituto elevando il limite temporale richiesto, limitatamente al triennio 2018-2020, da 4 a 7 anni.

 
Lavoratori su turni
23/01/2018

L'articolo 1, comma 170, della L. 205/2017, ha stabilito, nell'ambito dei requisiti per il trattamento pensionistico per i dipendenti che svolgano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 ed impiegati - sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016 - in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore, che ai fini del conseguimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impegnati in lavori usuranti (di cui al D.Lgs. 67/2011), i giorni lavorativi effettivamente svolti siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

 
Altre forme di pensionamento anticipato
23/01/2018

Ulteriori modalità di accesso anticipato al trattamento previdenziale sono previste per i soggetti che svolgono lavori usuranti, per i lavoratori esposti all'amianto e attraverso la cd. opzione donna (per le quali si rinvia alle apposite schede), oltre che per i soggetti che si avvalgono delle misure di salvaguardia dall'applicazione dei nuovi requisiti pensionistici introdotti dalla legge di riforma del 2011 (cd. esodati).

Inoltre, con il D.Lgs. 69/2017 (adottato in attuazione della delega prevista dalla L. 198/2016), sono stati modificati i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato dei giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

Per un quadro d'insieme delle principali modalità di pensionamento anticipato previste dalla normativa vigente si rinvia al seguente allegato.