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Speciale Provvedimenti

Sanità e affari sociali
Welfare
D.L. 24/2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19
informazioni aggiornate a venerdì, 27 maggio 2022

La legge n. 52/2022 ha convertito il decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 che definisce alcune disposizioni per favorire il rientro all'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria (al 31 marzo 2022).

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio è stata pubblicata la legge n. 52/2022, in vigore dal 24 maggio, di conversione del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 che definisce alcune disposizioni per favorire il rientro all'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria (al 31 marzo 2022).

Il provvedimento  si compone di 21 articoli e di due allegati e detta misure diverse adeguate alla nuova situazione sanitaria ed epidemiologica.

In sintesi esso:

  • stabilisce la possibilità di adottare ordinanze di protezione civile, fino al 31 dicembre 2022, per adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia le più opportune misure di contrasto, anche a carattere derogatorio, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti e comunque con efficacia temporale circoscritta;
  • prevede la costituzione in via temporanea di una Unità per il completamento della campagna vaccinale che opererà a tutto il 2022 e fino a fine anno;
  • prevede uno specifico potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19;
  • dal 1° aprile 2022 prevede una nuova disciplina che estende il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto dei casi positivi accertati, non prorogando, pertanto, il regime di quarantena precauzionale;
  • disciplina, per il periodo fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di mantenere la mascherina, anche chirurgica, in determinati luoghi al chiuso; in particolare la FFP2 è prescritta su determinati mezzi di trasporto, presso sale da concerto, cinema , teatri e per eventi e competizioni sportive al chiuso. E' espressamente previsto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza. Vengono confermate le esenzioni da tale obbligo per i bambini al di sotto di 6 anni, le persone con patologie e disabilità incompatibili con esso e le persone che devono comunicare con il disabile, oltre ai soggetti nell'atto di svolgere attività sportiva;
  • prevede la graduale eliminazione del green pass base e rafforzato dal 1° aprile 2022 per l'accesso agli uffici pubblici o per i servizi alla persona, e per i luoghi di ristorazione all'aperto, musei e luoghi di cultura, centri termali e di divertimento, impianti di risalita e partecipazione a cerimonie pubbliche. Rimangono in vigore fino al 30 aprile il green pass base per mense e catering, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici o privati, colloqui in presenza all'interno di istituti penitenziari, oltre che per l'accesso in ambito scolastico e ai luoghi di lavoro, e il green pass rafforzato per i servizi di ristorazione al tavolo e al chiuso, eccetto per quelli delle strutture ricettive, per la partecipazione di spettacoli eventi e competizioni sportive all'aperto, mezzi di trasporto diversi da quelli del trasporto pubblico locale e regionale;
  • mantiene l'obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2022 per i professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario ed assistenziale, anche per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Per i soggetti di età superiore a 50 anni, rimane la scadenza dell'obbligo fino al 15 giugno 2022, ma l'adempimento non è considerato un requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
  • proroga al 31 agosto 2022 le disposizioni concernenti la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente;
  • prevede nuove modalità di gestione dei casi di positività al virus da Covid-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo e prorogati fino al 31 dicembre 2022 (allegato A) alcuni termini che cessavano il 31 marzo 2022 (come i conferimenti di incarichi temporanei ai laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti de SSN, il trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario, il temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie) ovvero fino al 30 giugno 2022 (allegato B), come la sorveglianza sanitaria di lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, le disposizioni in materia di lavoro agile;
  • modifica le percentuali e i settori di intervento a cui indirizzare le risorse incrementali per il 2021, pari a 50 milioni di euro, del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico;
  • detta infine disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute.