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Sanità e affari sociali
Welfare
DL. n. 9/2022 - Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana
informazioni aggiornate a venerdì, 27 maggio 2022

La legge n. 29/2022 (A.C. 3547) ha disposto la conversione del D.L n. 9/2022  (A.C. 3547) che detta misure urgenti finalizzate all'eradicazione dalla peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento.  

Consulta qui il dossier.

Per i profili di carattere finanziario, con riferimento al testo approvato con modificazioni dal Senato, si rinvia al dossier di verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.

Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana

La legge n. 29/2022 (A.C. 3547) ha disposto la conversione del  decreto legge n.9/2022 ,che  detta misure urgenti finalizzate all'eradicazione dalla peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento. Le misure contenute nel provvedimento sono dirette ad assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea e, non da ultimo, le esportazioni e quindi il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera. Infatti a partire dal 7 gennaio 2022 in Italia continentale è stata accertata la presenza della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria con un numero di casi confermati in numero di trentaquattro alla data del 10 febbraio 2022. 

Il provvedimento, si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 prevede l'adozione di piani regionali (o delle province autonome) relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini da allevamento e nei cinghiali, definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli.

L'articolo 2 prevede e disciplina la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione.

Nel caso di mancata adozione nel termine previsto dei piani regionali di interventi urgenti di cui all'articolo 1, è previsto dapprima l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani. Successivamente, decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva.  La durata in carica del Commissario straordinario è fissata in dodici mesi, prorogabili per una sola volta, per ulteriori dodici mesi. L'incarico di Commissario straordinario è compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce periodicamente alle Camere sull'attività del Commissario straordinario. Le disposizioni contenute nell'articolo in esame non si applicano alla Regione Sardegna.

L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per l'inadempimento di tale obbligo.

L'articolo 4 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 18 febbraio 2022.