Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Lavoro, assistenza e previdenza
Commissione: XI Lavoro
2018 Politiche per il lavoro e previdenziali
Ammortizzatori sociali

La riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, realizzata dalla legge di bilancio 2022, ha modificato sostanzialmente la disciplina degli strumenti posti a tutela dei soggetti disoccupati e dei lavoratori colpiti da sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Di seguito una panoramica della disciplina attualmente vigente.

 
Il sistema di ammortizzatori sociali vigente
02/08/2022

Gli ammortizzatori sociali sono strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori in condizione di disoccupazione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Nei casi in cui vengano meno le condizioni di accesso agli ammortizzatori sociali o questi risultino insufficienti, il nostro ordinamento prevede schemi di reddito minimo garantito, concepiti come strumenti di ultima istanza che non mirano esplicitamente a sostenere i redditi in caso di perdita dell'impiego (vedasi tema "Reddito di cittadinanza").

Il sistema attuale di ammortizzatori sociali è il risultato di un lungo processo di riforma avviatosi nel 2012 con l'obiettivo di superare il precedente approccio settoriale, che proponeva strumenti diversificati e distinte condizioni di accesso basate sullo status occupazionale o sull'età.

Nel corso della crisi pandemica è emersa la necessità di estendere la copertura dei diversi strumenti, motivo per cui il sistema vigente è stato recentemente riformato anche dalla legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021).

Gli ammortizzatori sociali si suddividono in due macrocategorie, che si differenziano in base al fatto che il beneficiario abbia in corso o meno un rapporto di lavoro.

In un confronto con gli altri principali paesi europei, l'Italia è uno dei paesi in cui il sistema di ammortizzatori sociali nel suo complesso ha un utilizzo effettivo più basso, anche se in sostanziale aumento negli ultimi anni. Nella media del periodo 2004-2019 il numero di lavoratori che hanno beneficiato di trattamenti di sostegno è stato pari a circa il 4,7 per cento del totale della forza lavoro. Più di recente, nel periodo marzo-dicembre 2020 (quindi durante la crisi pandemica), in media circa 1,1 milioni di lavoratori in Italia hanno fruito della Cassa Integrazione Guadagni (CIG) o di strumenti corrispondenti (si veda al riguardo F. Carta e al., "Il sistema di ammortizzatori sociali in Italia: aspetti critici nel confronto europeo", Banca d'Italia, giugno 2022).

Il sistema italiano ha fatto segnare una crescita costante della spesa per ammortizzatori sociali, guidata da un aumento degli importi destinati ai sussidi di disoccupazione. La spesa totale per ammortizzatori sociali in Italia è stata pari all'1,3 per cento del PIL nel 2019. Rispetto agli altri paesi, la spesa risulta maggiormente sbilanciata a favore delle integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro, caratteristica ulteriormente rafforzata dalla legge di bilancio per il 2022.

 
Le misure di sostegno ai disoccupati
02/08/2022

Le politiche di supporto alle persone in cerca di impiego o che perdono involontariamente il posto di lavoro possono essere passive o attive (per quest'ultime vedasi tema "Politiche attive e incentivi all'occupazione"). Le prime non richiedono un'azione da parte di chi le riceve: si tratta in particolare di trasferimenti monetari miranti a compensare, almeno in parte, il salario perso in conseguenza della conclusione del rapporto lavorativo. Tendenzialmente queste politiche sono disciplinate in maniera tale da non allontanare il beneficiario dal mercato del lavoro. Pertanto i sostegni sono generalmente corrisposti solo in caso di separazione involontaria (licenziamento o scadenza del contratto a termine), contemplano delle decurtazioni crescenti al crescere del numero dei mesi di fruizione e hanno una durata comunque limitata nel tempo. L'ammontare del sussidio corrisponde a una frazione della retribuzione percepita nell'ultimo periodo di occupazione, per evitare eccessivi shock ai redditi e in modo da escludere comportamenti opportunistici che rendano vantaggioso rimanere a lungo nello status di disoccupato.

La NASpI

I sussidi di disoccupazione in Italia sono il risultato di un'evoluzione normativa che nel 2015 ha portato all'istituzione, con D.lgs. n. 22/2015, della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).

La NASpI è un'indennità mensile di disoccupazione riconosciuta a quanti si trovino in stato di disoccupazione dopo aver concluso involontariamente un contratto di lavoro subordinato; è ammesso l'accesso alla NASpI anche in caso di dimissioni per giusta causa o rese dalla madre lavoratrice nel primo anno di vita del bambino (art. 55, D.lgs. 151/2001), nonché in caso di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso finalizzata al licenziamento per giustificato motivo oggetto o conseguente al rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso una sede distante più di 50 chilometri dalla propria residenza.

L'indennità spetta quindi a soggetti che hanno cessato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti e i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. La legge di bilancio 2022 ha esteso la NASpI agli operai agricoli a tem­po indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. Rimangono, invece, esclusi gli altri operai agricoli e i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

Costituisce requisito per l'accesso alla NASpI un periodo di contribuzione pari ad almeno tredici settimane nei precedenti quattro anni. La legge di bilancio per il 2022 ha abolito, invece, il requisito, vigente fino al 31 dicembre 2021, che richiedeva lo svolgimento di 30 giorni lavorativi nell'ultimo anno.

La gestione della NASpI e l'erogazione dell'indennità sono in capo all'INPS. La durata del sussidio è pari alla metà delle settimane per cui sono stati versati contributi previdenziali, fino a un massimo di 24 mesi. Nei primi cinque mesi l'indennità ammonta al 75 per cento della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni per le retribuzioni fino a, per il 2022, 1.250,87 euro (valore aggiornato annualmente dall'INPS in base all'indice ISTAT), mentre per quelle più alte viene aumentata del 25 per cento della differenza fra la retribuzione effettiva e 1.250,87 euro.

Dal sesto mese in poi si riduce del 3 per cento ogni mese (il decalage iniziava dal quarto mese prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2022); per i lavoratori con più di 55 anni il decalage scatta dall'ottavo mese. L'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (pari per il 2022 a 1.360,77 euro).

La percezione della NASpI è compatibile con lo svolgimento di un'attività autonoma o di impresa individuale dalla quale ricavi un reddito fino a un importo pari, per il 2022, a 5.500 euro. In tal caso, l'indennità viene ridotta dell'80 per cento dei redditi previsti.

Il lavoratore avente diritto alla NASpI può chiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo che gli spetta e non ancora percepito, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

La DIS-COLL

Per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l'occupazione è prevista una distinta indennità di disoccupazione ("DIS-COLL"), anch'essa gestita dall'INPS.

Quest'ultima è corrisposta mensilmente per un numero di mesi uguale al numero dei mesi per i quali sono stati versati contributi a partire dal primo gennaio dell'anno precedente, con una durata massima che la legge di bilancio per il 2022 ha innalzato da 6 mesi a 1 anno.

Tale indennità è pari al 75 per cento del reddito medio mensile percepito durante il rapporto di collaborazione nell'anno questo è cessato e in quello precedente, per i redditi fino a 1.250,87 euro; per i redditi superiori, ferma l'applicazione dell'aliquota del 75 per cento su tale importo massimo, è poi prevista una maggiorazione del 25 per cento della quota di reddito eccedente; in ogni caso, l'importo mensile non può superare i 1.360,77 euro (fonte: INPS). L'indennità si riduce del 3 per cento ogni mese dal sesto mese di fruizione.

La percezione della DIS-COLL è compatibile con lo svolgimento di un'attività autonoma o di impresa individuale dalla quale ricavi un reddito fino a un importo pari, per il 2022, a 5.500 euro. In tal caso, l'indennità viene ridotta dell'80 per cento dei redditi previsti.

Obblighi comuni ai percettori della NASpI e della DIS-COL

I percettori della NASpI o della DIS-COLL sono tenuti, ai sensi del D.lgs. 150/2015, a stipulare con i Centri per l'Impiego gestiti a livello regionale un Patto di servizio personalizzato che li impegna a partecipare ai programmi da questi organizzate per la formazione, riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro, nonché ad accettare eventuali offerte congrue di lavoro ricevute durante la fruizione del sussidio.

L'art. 21, comma 7 del D.lgs. n. 150/2015 sanziona, salvo giustificato motivo, la mancata presentazione del beneficiario della NASpI o della DIS-COLL alle convocazioni del centro per l'impiego o la mancata partecipazione alle attività organizzate nel quadro del Patto di servizio con la decurtazione dell'indennità o, nei casi più gravi, la decadenza dal beneficio. Quest'ultima è prevista anche nel caso sia rifiutata un'offerta di lavoro congrua.

La definizione di lavoro congrua è definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'Anpal, sulla base della coerenza con le esperienze e le competenze maturate, la distanza dal domicilio e i tempi di trasferimento con mezzi pubblici, la durata della disoccupazione e il livello retributivo (che deve essere superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nel mese precedente).

Di seguito una tabella descrittiva dei parametri di congruità delle offerte di lavoro, attualmente indicati dal D.M. 10 aprile 2018.

Reddito di cittadinanza

Il D.L. 4/2019 ha istituito il Reddito di Cittadinanza (RdC), quale misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Il RdC rappresenta un intervento di ultima istanza, che integra le risorse dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

Per avere diritto al RdC è necessario il possesso congiunto di determinati requisiti di residenza, reddituali e patrimoniali (tra gli altri, essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa ed un ISEE inferiore a 9.360 euro annui), riferiti al nucleo familiare.

Il beneficio economico del Reddito di cittadinanza è costituito da un'integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di 6.000 euro, moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente, per un parametro pari a 1, incremento di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, o di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti gravemente disabili o non autosufficienti.

A tale soglia si aggiunge, nel caso in cui il nucleo risieda in un'abitazione in locazione, una componente pari all'ammontare del canone annuo stabilito nel medesimo contratto di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. Qualora il nucleo risieda in un'abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, l'importo è incremento nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui.

Il beneficio economico del RdC non può essere superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare. In ogni caso il valore minimo del beneficio non può essere inferiore a 480 euro annui.

Il RdC può essere goduto per un periodo di diciotto mesi, rinnovabile a condizione che lo stesso venga sospeso per un mese.

È escluso dal diritto al reddito di cittadinanza il soggetto (e non l'intero nucleo familiare) disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, riducendo altresì nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza.

L'erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale, dove sono indicate le attività da svolgere in vista del reinserimento nel mondo del lavoro e la cui violazione comporta la decadenza dal beneficio.

Tra gli obblighi in capo al beneficiario vi è quello di accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue.

Il decreto rinvia all'art. 25 del D.Lgs. 150/2015 per la definizione di congruità (applicabile ai percettori della NASpI e della DIS-COL, con alcune specificazioni: la prima offerta è congrua se la sede di lavoro dista non oltre 80 km dalla residenza del beneficiario o è raggiungibile entro cento minuti con i mezzi di trasporto; la seconda offerta (o la prima offerta ricevuta dopo il rinnovo del beneficio, salvo non siano presenti figli minori nel nucleo familiare) è da considerarsi congrua ovunque sia collocata la sede, purché nel territorio nazionale. Tali specifici limiti non sono applicabili in caso di nuclei con componenti con disabilità. Infine, è congrua l'offerta di lavoro se prevede una retribuzione superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro.

Ricorrendo determinate condizioni, il RdC è compatibile con altri aiuti già percepiti dal nucleo familiare, come la NASpI e della DIS-COLL, salva la corrispondente decurtazione dell'importo spettante.

Per un approfondimento di tale istituto, si rinvia al tema ad esso dedicato.

Disoccupazione agricola

L'art. 32 della legge 264/1949 prevede l'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione per i lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze.

L'indennità di disoccupazione agricola spetta a:

  • gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • gli operai agricoli a tempo indeterminato con periodi di mancata occupazione nel corso dell'anno;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione degli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Sono richiesti, per l'accesso alla disoccupazione agricola, almeno due anni di anzianità e lo svolgimento di almeno 102 giornate lavorative nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e quello precedente (requisito perfezionabile mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola se l'attività agricola è comunque prevalente nel periodo di riferimento).

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate. L'importo è pari al 40% (art. 1, comma 55 della Legge 247/2007) della retribuzione di riferimento avendo riguardo ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (sentenze Cassazione nn. 438, 439 e 440 del 10 gennaio 2022), nel caso di operati a tempo determinato (cui però si applica un contributo di solidarietà del 9 per cento) e al 30 per cento della retribuzione effettiva per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.

 
Gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
02/08/2022

La materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è attualmente disciplinata dal D.Lgs. 148/2015, come sostanzialmente modificato dalla legge di bilancio n. 234 del 2021.

La legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 191-203, L. 234/2021) ha, infatti, attuato una riforma degli ammortizzatori sociali al fine di ampliare le tutele esistenti e assicurare una maggiore protezione a tutti i lavoratori.

Preliminarmente, si ricorda che gli ammortizzatori in esame, che si sostanziano negli strumenti di integrazione salariale, sono finalizzati a sostenere economicamente il reddito dei lavoratori di imprese che si trovano in determinate situazioni connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In tali casi, per le imprese che ne fanno richiesta è prevista una riduzione del monte ore, mentre ai lavoratori interessati viene erogata una integrazione salariale pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2022, per effetto della novella operata dalla richiamata legge di bilancio 2022, è stata superata la precedente previsione di due massimali mensili distinti in base alle fasce retributive e si è introdotto un unico massimale, quello più alto, annualmente rivalutato e pari per il 2022 a 1.151,12 euro (al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della L. 41/1986 e pari al 5,84 per cento) (cfr. circ INPS n. 26 del 2022). Tali modifiche non trovano applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso del 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022 (cfr mess. INPS 1282/2022).

Di seguito, si riporta la normativa attualmente vigente relativa ai suddetti trattamenti di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, Fondi di solidarietà, Fondo di integrazione salariale, Contratti di solidarietà, Contratto di espansione) che tiene conto delle principali modifiche apportate dalla richiamata riforma ad opera della Legge di bilancio 2022.

Ambito di applicazione e durata complessiva

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i trattamenti di integrazione salariale in oggetto possono essere concessi a tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori a domicilio e tutti gli apprendisti (non più, quindi, solo quelli con contratto di apprendistato professionalizzante come previsto prima della riforma recata dalla legge di bilancio 2022).

La richiamata riforma, inoltre, non limita più l'accesso alle integrazioni salariali straordinarie per gli apprendisti alla sola causale di intervento per crisi aziendale e non prevede più l'ulteriore limitazione per cui, se l'azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

I dirigenti rimangono esclusi dall'applicazione della disciplina relativa ai trattamenti di integrazione salariale (di cui al Titolo I del D.Lgs. 148/2015). In relazione ai Fondi di solidarietà, invece, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi unicamente se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi dei fondi medesimi.

Si ricorda infine che, dal 1° gennaio 2022, l'anzianità di effettivo lavoro che i lavoratori devono avere maturato presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento deve essere pari almeno a 30 giorni (in luogo dei 90 precedentemente previsti).

Salvo determinate eccezioni, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (30 mesi per le imprese dell'edilizia e quelle lapidee e 36 mesi per la causale "contratto di solidarietà" di cui si parlerà più avanti con riferimento alla CIGS), ossia un lasso temporale di 5 anni che viene calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ciascuna unità produttiva.

Pagamento diretto

La legge di bilancio 2022 ha disposto che, dal 1° gennaio 2022, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS delle integrazioni salariali – concesso in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa - il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

La disciplina della CIGO è contenuta negli articoli da 9 a 18 del D.Lgs. 148/2015 e non è stata modificata dalle novelle introdotte dalla legge di bilancio 2022.

Campo di applicazione e causali

La CIGO può essere richiesta dai datori di lavoro appartenenti a determinati settori (di cui all'art. 10 del D.Lgs. 148/2015) in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito di eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, oppure di situazioni temporanee di mercato.

Durata

Salvo gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili e ad eccezione di quelli richiesti da imprese dell'edilizia o lapidee, la CIGO può essere concessa fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane e, se relativa a più periodi non consecutivi, non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Contribuzione

La legge di bilancio 2022 conferma le misure del contributo ordinario a carico delle imprese che richiedono la CIGO e che varia da un minimo dell'1,70% ad un massimo del 4,70% della retribuzione imponibile a fini previdenziali a seconda del tipo e del livello occupazionale dell'impresa.

Si ricorda che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito altresì un contributo addizionale che varia dal 9 al 15 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate a seconda del numero di settimane di CIGO o di CIGS fruite.

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

La riforma dettata dalla più volte richiamata legge di bilancio 2022 ha modificato in modo sostanziale la disciplina della CIGS (contenuta negli articoli da 19 a 25-ter del D.Lgs. 148/2015), in particolare ampliando il novero delle imprese che possono ricorrervi e prevedendo un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per un massimo di 12 mesi, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero.

Campo di applicazione

Per effetto della suddetta novella, dal 1° gennaio 2022 l'accesso alla CIGS viene esteso a tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti e che non aderiscono ad alcun Fondo di solidarietà bilaterale, e non più ai soli datori di lavoro del settore industriale aventi il suddetto requisito dimensionale, come previsto in precedenza. Si ricorda che la novella ha altresì previsto che i suddetti datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi bilaterali rientrino nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) che eroga l'assegno ordinario (vedi infra).

Causali e durata

La riforma ha anche ampliato la causale di "riorganizzazione aziendale" ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano "per realizzare processi di transizione", sempre per una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Vengono invece confermati gli altri due casi in presenza dei quali può essere concessa la CIGS, ossia la crisi aziendale (ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa), per una durata massima di 12 mesi, anche continuativi, e il contratto di solidarietà, per una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, elevabili a 36 qualora ricorrano determinate condizioni.

Per quanto riguarda la CIGS concessa in conseguenza della stipulazione di contratti di solidarietà - stipulato dall'impresa mediante contratti collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale – la legge di bilancio 2022 ha incrementato, dal 1° gennaio 2022, le percentuali di riduzione che possono essere previste. In base a tale modifica la riduzione media oraria (complessiva) massima dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà passa dal 60 all'80 per cento e la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato passa dal 70 al 90 per cento.

La riforma di cui alla citata legge di bilancio 2022 ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti di fruire di un ulteriore intervento di CIGS di 12 mesi complessivi (non ulteriormente prorogabili), al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale determinato da riorganizzazione o crisi aziendale, i cui programmi devono essere diretti anche ad un recupero occupazionale. I lavoratori coinvolti hanno l'obbligo di seguire un per­corso formativo e accedono al programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori). Le imprese che assumono i lavoratori avranno un incentivo economico pari al 50% della Cigs residua autorizzata e non fruita

Contribuzione

La legge di bilancio 2022 conferma le misure del contributo ordinario a carico delle imprese che richiedono la CIGS pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60 a carico dei datori di lavoro e lo 0,30 a carico del lavoratore). Per il solo 2022, la medesima legge di bilancio ha ridotto tale aliquota allo 0,27 per cento per le imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Per il contributo addizionale si rinvia a quanto detto nel paragrafo in materia di CIGO.

Condizionalità e formazione

La legge di bilancio 2022 ha modificato la disciplina relativa all'obbligo di formazione dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, nonché le misure di condizionalità legate a tale obbligo formativo.

La formazione è attualmente obbligatoria per i soli lavoratori beneficiari di interventi di CIGO e di CIGS (e non anche per i lavoratori la cui riduzione o sospensione del lavoro derivi da contratti di solidarietà o da interventi dei Fondi di solidarietà bilaterali, come previsto in precedenza), che devono partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (anche mediante fondi interprofessionali), senza la necessità di stipulare un patto di servizio personalizzato con i Centri per l'impiego, come richiesto invece dalla normativa previgente. Inoltre, la definizione delle modalità per l'irrogazione della sanzione applicabile in caso di mancata ed ingiustificata partecipazione alle attività formative - che va, come previsto anche in precedenza, dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso – è demandata ad apposito decreto attuativo, non ancora adottato

Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

In conseguenza delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022 alla disciplina dei trattamenti salariali applicabile nella generalità dei settori produttivi, viene ampliato anche la platea dei potenziali beneficiari della CISOA, che sono dunque gli operai[CB1] , impiegati e quadri del settore agricolo con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio ed esclusi i dirigenti), In tali casi la misura dell'integrazione è uguale a quella applicabile negli altri settore, ossia pari all'80 per cento della retribuzione, ma la durata massima è di novanta giorni nell'anno.

Si ricorda che per poter accedere alla CISOA si richiede il requisito minimo dello svolgimento, su base annuale di oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

Dal 1° gennaio 2022 il medesimo trattamento è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

 

Fondi di solidarietà bilaterali

La riforma della legge di bilancio 2022 ha interessato anche i Fondi di solidarietà bilaterali, i Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano (istituiti presso l'INPS) e i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ossia quelli non istituiti presso l'INPS per l'artigianato e per i lavoratori in somministrazione).

In primo luogo, l'istituzione di tali Fondi è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (in luogo dei cinque richiesti sino al 31 dicembre 2021).

In secondo luogo, a seguito della soppressione dell'assegno di solidarietà che era a carico di tali Fondi sino al 31 dicembre 2021, la riforma prevede per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, che tutti i predetti Fondi assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari al massimale unico previsto per i trattamenti di integrazione salariale e dalla legge di bilancio 2022.

I fondi già costituiti al 1° gennaio 2022 si adeguano alle suddette disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale.

Da segnalare, in materia, la circolare INPS n. 88 del 25 luglio 2022, che reca precisazioni circa le misure di prepensionamento per chi ricade nella disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. Specifica che, negli assegni straordinari contemplati dalla maggior parte dei fondi, di durata quinquennale (7 anni nel 2022 per il settore del credito) è previsto il versamento della contribuzione correlata a favore dei lavoratori esodati, anche se accompagnati a pensione di vecchiaia.

 

Fondo di integrazione salariale (FIS)

In base alla riforma della legge di bilancio 2022, dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, in luogo dei cinque precedentemente richiesti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina sulle integrazioni salariali e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale o a quelli bilaterali alternativi.

Le causali di intervento del FIS sono quelle previste per la CIGO e non anche per la CIGS, come previsto dalla normativa previgente.

Come precisato nella Circ. INPS n. 18 del 2022, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il FIS potrà riconoscere prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie, mentre per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente - e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria - il FIS può riconoscere l'assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ordinarie.

A decorrere dalla medesima data il FIS non erogherà più l'assegno di solidarietà – che, come disposto dalla riforma, poteva essere riconosciuto sino al 31 dicembre 2021 da parte dei Fondi bilaterali di solidarietà bilaterali alternativi in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare licenziamenti – ma solo l'assegno di integrazione salariale (già assegno ordinario) che spetterà ai datori di lavoro che occupano almeno un lavoratore in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e per:

  • una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
  • una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di sei dipendenti.

Anche le aliquote relative al finanziamento del Fondo sono state modificate dalla legge di bilancio 2022 e, dal 1° gennaio 2022, sono pari allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022 la legge di bilancio 2022 ha previsto una riduzione delle suddette aliquote, in misura variabile da 0,0110 a 0,560 punti percentuali, a seconda del requisito dimensionale dell'impresa.

 Non è stata invece modificata la misura del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro in caso di ricorso alla prestazione del Fondo di integrazione salariale pari al 4 per cento della retribuzione persa dai lavoratori. Tale aliquota si riduce del 40 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano fatto richiesta di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a decorrere dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Limitatamente all'anno 2022, anche per il FIS, così come per la CIGS, è prevista una riduzione delle aliquote ordinarie nella misura dello 0,63 per cento.

 

Contratto di espansione

La legge di bilancio 2022 ha prorogato anche per gli anni 2022 e 2023 la misura transitoria del contratto di espansione, prevedendo altresì che la stessa, per le medesime annualità si applichi alle imprese con più di cinquanta dipendenti, in luogo dei 1.000 previsti per gli anni 2019 e 2020 e dei 100 richiesti per il solo 2021.

Si ricorda brevemente che il contratto di espansione è un contratto stipulato in sede governativa che consente di avviare contestualmente piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata e piani di nuove assunzioni

Il contratto prevede altresì, per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare dell'anticipo pensionistico, la possibilità di ridurre l'orario di lavoro. In tali casi, in deroga alla normativa generale, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

La circolare INPS n. 88 del 25 luglio 2022 ha messo in chiaro che il contratto di espansione è aperto anche ai datori di lavoro che non rientrano nella definizione di imprenditori. Lo strumento in oggetto risulta conseguentemente riferibile a qualsiasi datore privato, anche non imprenditore, con almeno 50 lavoratori raggiunti anche in gruppo, considerato anche l'obbligo alle assunzioni legate all'esodo.

 

Assegno di ricollocazione

Per completezza, si ricorda che la legge di bilancio 2018 ha esteso l'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale.

L'assegno (istituito dal D.Lgs. 150/2015) consiste in un importo che può essere speso dal soggetto presso un centro per l'impiego o un soggetto accreditato, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e può essere erogato in favore del beneficiario di CIGS a condizione che le aziende abbiano sottoscritto con le organizzazioni sindacali uno specifico Accordo di ricollocazione (ai sensi dell'art. 24-bis del D.Lgs. 148/2015) e che i lavoratori in CIGS rientrino negli ambiti e profili professionali specificati e quantificati dall'Accordo.

 [CB1]Per l'individuazione dell'ambito soggettivo della CISOA mi sono rifatta alla circolare del MLPS del 2016, che richiama l'art. 1 del D.Lgs. 148/2015, e quindi, per analogia, visto che tale art è stato modificato dalla legge di bilancio 2022 che ha ampliato i soggetti a cui sono applicabili i trattamenti di integrazione salariale, ho conseguentemente ampliato anche il novero dei soggetti anche per la CISOA.

Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa per i lavoratori autonomi (ISCRO)

La legge di bilancio 2021 ha introdotto, all'art. 1, commi 386-400, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), a favore dei lavoratori autonomi che hanno prodotto, nell'anno precedente, un reddito inferiore al 50 per cento della media conseguiti nei tre anni anteriori e non superiore a 8.145 euro (importo rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo).

L'indennità mensile è pari al 12,5 per cento dell'ultimo reddito annuo e comunque non inferiore a 254,75 euro, né superiore a 850,20 euro. Essa è corrisposta per sei mesi e può essere richiesta una volta nei tre anni di applicazione.

L'erogazione dell'indennità ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Decadono dal beneficio i lavoratori che cessano la partita IVA o percepiscono il Reddito di Cittadinanza.

Le modalità di erogazione e i requisiti per la corresponsione dell'indennità in esame sono definiti dal DM 24 marzo 2022