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Istituzioni e diritti fondamentali
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Conflitti di interessi

Riprendendo il lavoro avviato nelle precedenti legislature, l'esame parlamentare si è concentrato sulle questioni connesse alla definizione di una nuova disciplina dei conflitti di interessi. Dopo un'ampia istruttoria legislativa è stato approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 23 febbraio 2016, un testo di riforma il cui iter non si è tuttavia concluso al Senato prima della fine della XVII legislatura.

 
La riforma della disciplina sui conflitti di interessi: il testo approvato dalla Camera
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19/02/2018

Il concetto di conflitto di interessi alla base dal testo approvato dalla Camera, di tipo per così dire preventivo, si differenziava da quello vigente (che dispone un intervento prevalentemente successivo, come definito dalla legge 215/2004 contestualmente abrogata dal testo, ad eccezione di alcune disposizioni). La competenza per l'attuazione delle nuove disposizioni era attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la cui composizione veniva aumentata da tre a cinque membri, ridefinendo anche la modalità di elezione e le specifiche competenze e professionalità richieste.

Il testo prevedeva che i  destinatari della nuova disciplina normativa fossero i titolari di cariche politiche, individuati nei: titolari di cariche di governo nazionali (il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400); titolari di cariche di governo regionali (i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome); membri del Parlamento; consiglieri regionali. Le disposizioni della legge trovavano applicazione bei confronti dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti.

Per le regioni era disposto un obbligo di adeguarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla legge; decorso tale termine si applicava la legge stessa; per le regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano tali previsioni si applicavano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Rispetto alla disciplina vigente, il testo confermava gli  obblighi di dichiarazione dei casi dei conflitti di interesse, prevedendo tuttavia un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare, nel rispetto di un timing più serrato rispetto a quello attuale e con sanzioni precise. Inoltre, rispetto al quadro normativo vigente, veniva esteso il novero dei soggetti obbligati. L'Autorità, entro i 30 giorni successivi, era tenuta a provvedere agli accertamenti della completezza e veridicità delle dichiarazioni potendo chiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi l'Autorità era prevista, a seconda delle gravità delle violazioni, una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero sanzioni penali.

Il testo individuava inoltre un sistema di incompatibilità più stringente rispetto alla normativa vigente, accertate dall'Autorità, cui seguiva un obbligo di opzione da parte del titolare della carica di governo, ferma restando l'aspettativa nel caso di impieghi pubblici o privati e la sospensione dagli albi e dagli elenchi professionali per la durata della carica. Nel caso di mancata opzione si intendeva che il soggetto avesse optato per la posizione incompatibile con la carica di governo e viene data adeguata pubblicità da parte dell'Autorità. Era previsto che l'imprenditore potesse altresì accedere all'applicazione della misura della gestione fiduciaria o della vendita, d'intesa con l'Autorità, per evitare la dichiarazione di incompatibilità. All'Autorità era attribuito l'accertamento, anche tramite proprie verifiche, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni, delle situazioni di incompatibilità  dandone comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i 30 giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovasse in una delle situazioni di incompatibilità era tenuto all'obbligo di astensione.

Il testo prescriveva altresì l'obbligo di astensione a seguito delle valutazioni svolte dall'Autorità, chiamata ad esprimersi anche su richiesta dell'interessato qualora dubitasse della sussistenza di tale obbligo. L'obbligo di astensione era stabilito anche a prescindere dalle valutazioni dell'Autorità nel caso in cui fosse titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Nei casi di violazione di tali obblighi il testo prescriveva una sanzione pecuniaria commisurata al vantaggio ottenuto. Era previsto che l'atto adottato fosse sottoposto al Consiglio dei ministri, che poteva anche revocare l'atto.

Una volta esaminate le dichiarazioni del titolare e degli altri soggetti indicati dalla legge il testo attribuiva all'Autorità alcuni compiti in base alle previsioni relative al conflitto di interesse patrimoniale : ove il titolare della carica di governo nazionale possedeva, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni o interessi patrimoniali e finanziari ritenute tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, era tenuta a sottoporre al titolare della carica di governo nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni una proposta di applicazione delle misure tipiche per la prevenzione del conflitto (contratto di gestione fiduciaria; vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti).

Per quanto riguarda i titolari di cariche elettive (parlamentari e consiglieri regionali) il testo dettava inoltre nuove disposizioni in materia di ineleggibilità.

Per quanto riguarda i consiglieri regionali, il testo apportava modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, che detta i principi generali di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, demandando – con quest'ultima modifica - alle regioni la previsione di una causa di ineleggibilità per i consiglieri regionali che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalle regione, di notevole entità economica.

Per quanto riguarda i membri del Parlamento, con le novità introdotte all'art. 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) l'ineleggibilità veniva riferita anche a coloro che:

  • risultino vincolati con lo Stato per "contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica" (è stato aggiornato il precedente riferimento) di notevole entità economica oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;
  • coloro che abbiano nei confronti di un'impresa - che svolge prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione di notevole entità economica, che importi l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta -  la titolarità o il controllo, anche indiretto, l'esercizio di un'influenza dominante, la possibilità di disporne in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, la possibilità di determinarne gli indirizzi, ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette;
  • i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; 

  • i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese richiamate, vincolate allo Stato nei suddetti modi.

 

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