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Temi dell'attività parlamentare

Politica economica e finanza pubblica
Commissione: V Bilancio
Politica economica e manovre finanziarie
D.L. 102/2013: IMU, CIG, pagamento debiti enti territoriali

La legge 28 ottobre 2013, n.124, reca la conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale dispone l'abolizione definitiva per il 2013 della prima rata IMU per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili; introduce misure per riattivare il circuito del credito e mettere in moto politiche abitative; incrementa di circa 7 miliardi di euro il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle imprese; provvede al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e all'adozione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di trattamenti pensionistici. Le principali modifiche apportate al provvedimento dalla Camera, poi confermate presso il Senato, hanno riguardato le imposte immobiliari sui fabbricati rurali e l'equiparazione alla "prima casa", a fini IMU, degli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti; le modalità di determinazione della TARES per l'anno 2013; l'estensione della disciplina della definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile; i controlli interni degli enti locali sulle società partecipate non quotate; le disposizioni in materia di rimozione dello squilibrio finanziario delle regioni nel trasporto pubblico regionale e locale; i trattamenti pensionistici. Il provvedimento è adesso all'esame del Senato.

 
Imu, Tares e sostegno al settore immobiliare
31/10/2013

Con particolare riferimento all'Imposta municipale propria (IMU), il decreto-legge prevede (articolo 1) che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'IMU sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013, vale a dire abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa), terreni agricoli e fabbricati rurali.

Viene modificato il quadro delle esenzioni e agevolazioni (articolo 2), con particolare riguardo ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita; agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale, agli alloggi sociali e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; agli immobili destinati alla ricerca scientifica; agli immobili posseduti da personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché da quello appartenente alla carriera prefettizia.

In considerazione delle disposizioni in materia di imposta municipale propria recate dai precedenti articoli 1 e 2, l'articolo 3, dispone il ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna del minor gettito che ad essi ne deriva, attraverso l'attribuzione ai medesimi comuni di un contributo di 2.327,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 75,7 milioni a decorrere dall'anno 2014.

Tra le principali modifiche approvate alla Camera si segnalano:

  • il conferimento di efficacia retroattiva alle domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili (a fini ICI ed IMU), presentate ai sensi del decreto-legge n. 70 del 2011, nonché l'inserimento negli atti catastali della relativa annotazione; esse produrranno gli effetti previsti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda stessa. Tali effetti si sostanziano nell'esenzione, per il periodo di riferimento, dall'ICI;
  • la concessione ai Comuni (articolo 2-bis) della facoltà, ai fini del pagamento della seconda rata dell'IMU 2013, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze non "di lusso" concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; tali immobili dunque godranno del trattamento fiscale agevolato (aliquota allo 0,4 per cento e detrazioni) riservato dalla disciplina generale dell'IMU alle abitazioni principali, limitatamente alla seconda rata del tributo per l'anno 2013. Per effetto di tale disposizione, viene disposta l'attribuzione ai comuni (articolo 2-bis, comma 2) di un contributo di misura massima complessiva pari a 18,5 milioni di euro per il 2013, a titolo di ristoro dell'ulteriore minor gettito IMU.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo municipale, al fine di ridurre, per gli immobili locati a canone "concordato", l'aliquota al 15% - in luogo dell'aliquota vigente pari al 19% - a decorrere dall'anno di imposta 2013.

 Il provvedimento interviene inoltre (articolo 5) in materia di Tares, consentendo al comune di applicare per il 2013 la componente del tributo diretta alla copertura dei costi in deroga alla normativa vigente, seppure nel rispetto del principio "chi inquina paga" e assicurando in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

 Con riguardo alla Tares, nelle more della riforma dell'imposizione immobiliare, le modifiche apportate hanno riguardato principalmente:

  • le modalità di determinazione del tributo per l'anno 2013, consentendo ai comuni di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012, con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno;
  • la stima del costo del servizio e la determinazione della tariffa;
  • la facoltà del consiglio comunale di inoltre deliberare ulteriori agevolazioni;
  • la non applicazione per il 2013 delle sanzioni previste in caso di versamento insufficiente, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati.

Il decreto-legge reca poi alcune reca misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare (articolo 6): si autorizza in primo luogo Cassa Depositi e Prestiti a mettere a disposizione degli istituti di credito una base di liquidità - mediante l'utilizzo dei fondi della raccolta del risparmio postale - per erogare nuovi finanziamenti espressamente destinati a mutui, garantiti da ipoteca, su immobili residenziali, con priorità per quelli finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale nonché ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. La Cassa può inoltre acquistare obbligazioni bancarie garantite o titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, per aumentare le disponibilità finanziarie per l'erogazione di finanziamenti ipotecari.

Si provvede poi al rifinanziamento di alcuni Fondi: Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa e del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. Viene, altresì, istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ed è prorogato il termine per il completamento degli interventi di trasformazione edilizia con tassazione agevolata.

 Le modifiche introdotte alla Camera, tra l'altro:

  • chiariscono che l'intervento di Cassa depositi e prestiti deve essere destinato all'erogazione di nuovi finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, con priorità per le giovani coppie, i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e le famiglie numerose;
  • specificano i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche dovranno obbligatoriamente essere trasferiti sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari;
  • aumentano da 30 a 50 milioni di euro la disponibilità del Fondo locazioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
 
Pagamento dei debiti pregressi degli enti territoriali ed altre misure contabili
31/10/2013

Il provvedimento agli articoli da 7 a 9 reca alcune misure contabili mediante le quali:

  •  si dispone l'erogazione ai comuni di un importo di 2,5 miliardi di euro, a titolo di anticipo – rispetto a quanto stabilirà un apposito DPCM ancora non intervenuto, pur essendo scaduti i termini di emanazione - su quanto spettante ai comuni medesimi a valere sul Fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge di stabilità 2013. Tale anticipo, che si aggiunge ad un precedente acconto già erogato nel febbraio 2013 (per circa 1,6 miliardi), viene ripartito tra i singoli comuni secondo quanto riportato in un apposito elenco allegato al decreto-legge;
  •  si proroga al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013, stabilendo che per il medesimo anno le deliberazioni e gli altri atti in materia di IMU acquistino efficacia a decorrere dalla data pubblicazione sul sito di ciascun comune e, infine, differendo al 30 novembre 2013 il termine per la redazione della relazione di inizio mandato comunale e provinciale; ; nel corso dell'esame presso la Camera è stato specificato che tali disposizioni si applicano anche agli enti in dissesto;
  • si introducono alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile. In particolare si prolunga di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e se ne integrano alcuni dei criteri già previsti. Si dispongono poi alcuni incentivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione, con la previsione delle necessarie coperture finanziarie e, per le regioni in sperimentazione, si prevede che le stesse concorrano agli obiettivi di finanza pubblica utilizzando il criterio della competenza eurocompatibile, introdotto dalla legge di stabilità 2013.

 Il comma 9-bis dell'articolo 9, introdotto, analogamente ai successivi commi 9-ter e 9-quater, durante l'esame presso la Camera, riguarda i termini per l'approvazione del rendiconto e del bilancio di esercizio per gli enti locali e le regioni che partecipano alla fase di sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili, finalizzata alla corretta entrata a regime della nuova disciplina. In particolare, la norma dispone che il rendiconto o il bilancio di esercizio degli enti in sperimentazione sia:

  • approvato dalla Giunta o dall'organo esecutivo entro il 30 aprile dell'anno successivo (primo periodo);
  • approvato dalla Regione e dall'ente locale, rispettivamente, entro il 31 luglio e il 31 maggio dell'anno successivo (secondo periodo).

Il comma 9-ter dell'articolo 9  riguarda i controlli interni degli enti locali sulle società partecipate non quotate, ed è finalizzato a posticipare all'anno 2015, per tutti gli enti locali, il termine a decorrere dal quale vige per essi l'obbligo di rilevare mediante bilancio consolidato i risultati complessivi della gestione con le società partecipate e aziende.

Il comma 9-quater integra le disposizioni in materia di rimozione dello squilibrio finanziario delle regioni nel trasporto pubblico regionale e locale, a tal fine consentendo alle regioni, in alternativa al meccanismo di finanziamento a valere sulle risorse del fondo sviluppo e coesione, di destinare alla richiamata finalità della rimozione dello squilibrio finanziario anche le complessive risorse di bilancio delle regioni, ivi comprese le disponibilità finanziarie derivanti dall'Accordo Stato-regioni del 7 febbraio 2013, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno.

Viene poi effettuato, all'articolo 13, un rilevante in materia di pagamenti dei debiti degli enti territoriali, rideterminando le risorse del relativo Fondo per assicurare liquidità per i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, stanziate dal D.L. n. 35/2013 per far fronte agli interventi in esso previsti: il Fondo viene, in particolare, incrementato di 7,2 miliardi per il 2013 e contestualmente ridotto del medesimo importo per il 2014. Viene conseguentemente aumentato (all'articolo 15) di 8 miliardi il limite massimo di emissione dei titoli di Stato Nel contempo, per far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti con il D.L. n. 35/2013 – la norma incrementa il predetto Fondo di 7,2 miliardi di euro per il 2014. Vengono altresì dettate disposizioni volte a consentire la concessione di ulteriori anticipazioni per il pagamento dei debiti sanitari da parte delle regioni.

 
Ammortizzatori sociali e risorse per gli esodati
31/10/2013

Il provvedimento reca inoltre, all'articolo 10, nuove risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga, per i quali viene previsto un finanziamento aggiuntivo di 500 milioni di euro per il 2013, mediante l'incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Alla ripartizione dello stanziamento si procede tenendo conto delle risorse che devono essere destinate, per le medesime finalità, alle regioni che possono procedere al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione. Un ulteriore intervento in materia sociale concerne poi (articolo 11) la questione dei c.d. esodati prevedendo, in primo luogo, che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (riforma Fornero), trovino applicazione anche nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2011 a seguito di risoluzione unilaterale. Il beneficio é riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate (pari 151 milioni di euro per il 2014, 164 milioni di euro per il 2015, 124 milioni di euro per il 2016, 85 milioni di euro per il 2017, 47 milioni di euro per il 2018 e 12 milioni di euro per il 2019).

Nel corso dell'esame alla Camera è stato inoltre introdotto l'articolo 11-bis, che amplia la platea dei cd. esodati, ricomprendendovi anche 2.500 lavoratori i quali nel 2011 erano in congedo per assistere a familiari con handicap grave o fruivano di permessi giornalieri retribuiti per assistenza a coniuge parente o affine con handicap grave, i quali maturino i requisiti pensionistici entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (cd. riforma Fornero).

In sede referente stato introdotto l'obbligo per l'INPS di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet - in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali - dei dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, con evidenza delle domande accolte, respinte e relative motivazioni.

 In secondo luogo, si dispone che i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per particolari categorie di lavoratori (appartenenti a regimi pensionistici e a gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria), vengano destinati al finanziamento di misure di salvaguardia (mediante applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero) a favore dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

 
Disposizioni di copertura finanziaria
31/10/2013

Tra le misure volte ad assicurare la copertura del decreto-legge (quantificate nell'articolo 15 del decreto-legge) si segnalano, oltre al maggior gettito IVA (circa 925 milioni per il 2013) derivante dai pagamenti dei debiti degli enti territoriali disposti dall'articolo 13, la riduzione del limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a 630 euro per l'anno 2013 ed a 230 euro a decorrere dal 2014 a fronte di un limite pari a 1.291,14 euro previsto dalla legislazione vigente (articolo 12). Durante l'esame alla Camera, a decorrere dal 2014, è stata elevata la soglia a 530 euro ed è stata ripristinata la soglia originaria limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza; inoltre si prevede l'eliminazione, a decorrere dall'anno 2014, della deducibilità dall'IRPEF e dall'IRAP del contributo sanitario obbligatorio per la RC Auto.

Un'altra norma di copertura riguarda l'estensione dell'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006 in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, con il pagamento di una somma non inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza; durante l'esame alla Camera è stato previsto che ove la richiesta sia corredata dalla prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, di una somma non inferiore al 20 per cento, la sezione di appello (in caso di accoglimento della richiesta) determina la somma dovuta in misura pari a quella versata (articolo 14). Il giudizio più rilevante cui sarebbe applicabile la disposizione in commento riguarda i concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, condannati al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica. Va precisato che il termine entro il quale è possibile avanzare richiesta di definizione è prorogato dall'art. 2, comma 8, del decreto-legge 120 del 2013, in corso di esame presso la Camera, dal 15 ottobre 2013 al 4 novembre 2013 ed è ridotto, dalla stessa disposizione, a 7 giorni il termine entro il quale si pronuncia la corte d'appello competente

Ulteriori coperture vengono individuate in riduzioni delle spese dei Ministeri ed in tagli di alcune autorizzazioni di spesa, nella riduzione del Fondo per incentivare la contrattazione di secondo livello nonché nel versamento allo Stato di talune disponibilità della Cassa conguaglio settore elettrico.

In relazione alle norme di copertura recate dall'articolo 15, si segnala il comma 4, ai sensi del quale il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate derivanti dalla definizione agevolata del contenzioso e dalle maggiori entrate IVA determinate dalle disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise.